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Il nome è indicato prima del cognome ecco perché non ci sono dubbi sulla precedenza del nome ogni volta che bisogna indicare le proprie generalità o si deve firmare un documento.
Ti sarà sicuramente capitato di presentare un’istanza o un documento ufficiale in cui dover riportare le tue generalità e, in quell’occasione, di chiederti se debba essere indicato prima il nome o il cognome.
Fin dopo la seconda guerra mondiale, quando ci si presentava a un colloquio di lavoro, a un insegnante o a un pubblico ufficiale, si osservava sempre la forma di riferire prima il cognome e poi il nome. Questo retaggio culturale è stato via via abbandonato e oggi il cognome segue quasi sempre il nome.
Il problema si pone, ovviamente, solo quando si ha a che fare con atti scritti e con la firma di documenti ufficiali, quelli rivolti di norma alla pubblica amministrazione o in ambienti lavorativi.
Ragione storica e “galateo linguistico” dell’Accademia della Crusca
A spiegare l’origine dell’ordine nome e cognome nella firma è l’Accademia della Crusca: la persona è identificata dal proprio nome e non dal cognome che si aggiunge solo come specificazione aggiuntiva. Tra nome e cognome vengono invece posti i secondi nomi.
Quando il cognome ha la precedenza sul nome?
Esiste però un’eccezione: l’ordine può essere invertito nel caso in cui il nominativo debba essere inserito in un elenco alfabetico, che terrà sicuramente conto del cognome.
Inoltre c’è un altro caso in cui il cognome ha la precedenza sul nome: il Codice Fiscale. Questo è composto da 15 caratteri alfanumerici dove i primi 3 sono identificativi del cognome mentre successivi 3 del nome. Per il Codice Fiscale quindi è il cognome ad avere la precedenza, a differenza di quanto stabilito dal nostro ordinamento per la firma.
Nome e cognome nella firma: cosa dice il Codice Civile
Come già detto, fino al secondo dopoguerra in Italia si era consolidata la prassi per cui quando ci si presentava davanti ad un pubblico ufficiale – o anche ad un colloquio di lavoro – si dichiarava prima il cognome e poi il nome.
Nel Codice Civile però è stabilito diversamente, ecco perché ad oggi questa prassi è stata abbandonata e si è soliti dare la precedenza al nome.
Infatti, il secondo comma dell’articolo 6 del Codice Civile – “Diritto al nome” – stabilisce che nel nome sono compresi prenome (appunto il nome di battesimo) e il cognome, il quale indica l’appartenenza ad un determinato gruppo familiare.
Lo stesso Codice Civile quindi dà la precedenza al nome sul cognome, rovesciando la prassi degli anni ‘30 e ‘40. Per questo oggi la forma corretta – salvo il caso in cui sia stabilito diversamente – è quella che vede il nome precedere il cognome, sia quando si firma che quando si compila un modulo.
La precedenza del nome è ribadita anche dall’Ordinamento dello Stato Civile (D.P.R. 396/2000), nel quale si legge che una persona nel “disciplinare il contenuto degli atti dello stato civile” deve indicare:
- nome;
- cognome;
- luogo e data di nascita;
- cittadinanza;
- residenza.
Anche se il nostro ordinamento riconosce la precedenza del nome sul cognome, niente vieta a determinati contratti di prevedere diversamente. In tal caso però nel modulo prestampato bisogna indicare chiaramente l’ordine voluto.
Bisogna anche dire a tutti coloro che in questi anni hanno sempre firmato indicando prima il cognome e poi il nome che la firma non è da considerare nulla, al massimo vi verrà chiesto di compilare nuovamente un determinato documento inserendo le proprie generalità nell’ordine corretto. Ma è molto raro che ciò avvenga.
Come deve essere la firma per essere valida?
Come abbiamo appena visto la firma è valida sia quando si comincia correttamente con il nome che quando si dà la preferenza al cognome.
La “firma, per essere valida, deve, innanzitutto, essere redatta di proprio pugno” e deve avere la funzione di “certificare l’attribuibilità del documento a colui che l’ha firmato” e inoltre deve essere attribuibile alla persona alla quale l’atto fa riferimento.
Quest’ultimo punto sta a significare che la firma deve essere sempre riconducibile al proprio autore, anche in seguito ad un’approfondita perizia grafologica. Per questo motivo sono valide le firme non considerate leggibili che però presentano dei caratteri distintivi dell’autore.
Non è ammesso invece firmare utilizzando delle forme geometriche o composte, poiché in questo caso anche un esperto grafologo non sarà in grado di individuarne l’autore.
Chi può contestare la firma?
Ammettiamo che tu abbia sempre firmato in un modo, ad esempio prima il cognome e poi il nome, e che, a partire da un determinato momento della tua vita, abbia deciso di modificare tale abitudine, anteponendo il nome. Puoi farlo? Assolutamente sì. Per legge, infatti, l’unica persona che può contestare una firma è colui che l’ha apposta.
Inoltre, immaginiamo di ricevere una fattura, una bolletta o qualsiasi altra richiesta di pagamento per un contratto che non abbiamo mai firmato, ma che ugualmente presenta una sigla con il nostro nome e cognome: si tratta di una macroscopica falsificazione, fatta da uno sconosciuto, per frodarci o per trarne lui stesso un vantaggio.
Come difenderci da una firma falsa?
La legge stabilisce che, quando la firma è apposta su una scrittura privata – ossia un documento firmato dalle parti, senza l’assistenza di un notaio o altro pubblico ufficiale – è sufficiente una contestazione: spetta poi alla controparte, qualora voglia servirsi di tale documento, dimostrare che la grafia è la nostra e che, quindi, la sottoscrizione è autentica. A questo punto sono possibili due strade:
- il debitore si limita alla contestazione della firma e attende la successiva mossa del creditore. Quest’ultimo potrebbe preferire lasciare perdere e non agire; in tal caso non si porranno più problemi. Oppure potrebbe avviare una causa o un decreto ingiuntivo. In tale sede, il debitore deve contestare la firma apposta sulla scrittura privata, dichiarando nel proprio atto di costituzione che essa non è la propria. Spetta al creditore avviare un procedimento – chiamato «verificazione della scrittura privata» – con cui dimostrerà il contrario. La prova viene fornita tramite le cosiddette «scritture di raffronto», ossia altri documenti firmati dal presunto debitore, affinché un perito calligrafico accerti se la grafia è la stessa (e in tal caso viene confermato il credito) o meno (e in tal caso viene dichiarato non autentico il documento e annullata la richiesta di pagamento);
- il debitore si fa parte attiva e avvia una causa affinché il giudice – prima ancora che il creditore si attivi – dichiari che la pretesa di pagamento di quest’ultimo non è dovuta (cosiddetto «accertamento negativo del credito»). Valgono le stesse regole del punto precedente: il debitore deve limitarsi a disconoscere la firma come propria, mentre spetta al creditore dimostrare il contrario.