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Secondo una sentenza della Corte d’appello di Milano, che fa discutere, la responsabilità è del condominio.
Se il passante cade su una lastra di ghiaccio presente sul marciapiede e della quale non era possibile accorgersi con l’ordinaria diligenza, dei danni conseguenti risponde il condominio, ove questo non sia riuscito a provare di avere provveduto alla pulizia dell’area antistante l’edificio.
Di detti spazi, infatti, pur essendo di proprietà pubblica, nella stagione invernale devono prendersi cura i condomini, ove ciò sia previsto dal regolamento comunale. In caso contrario, la mancanza di manutenzione può comportare la responsabilità per i danni prodotti ai terzi e agli stessi comproprietari.
Lo ha chiarito la seconda sezione civile della Corte di Appello di Milano nella recentissima sentenza n. 73 pubblicata lo scorso 10 gennaio 2020.
Il caso concreto
Nel caso di specie un condomino aveva convenuto in giudizio il condominio, in persona del proprio amministratore pro tempore, chiedendo il risarcimento del danno derivante dalla frattura composta del collo omerale destro riportata in occasione di una caduta avvenuta nel tardo pomeriggio di una fredda giornata di febbraio proprio davanti all’ingresso dell’edificio.
Causa della rovinosa scivolata era stata la presenza di una lastra di ghiaccio di cui il medesimo non si era accorto e che era in effetti invisibile a occhio nudo. Nell’avviare l’azione giudiziale il danneggiato aveva altresì specificato di avere previamente inoltrato una richiesta di risarcimento danni in sede extragiudiziale al Comune di Milano, il quale aveva tuttavia declinato qualsivoglia responsabilità, appellandosi all’art. 11, comma 1, del regolamento di polizia urbana, facendosi forte della previsione del regolamento di polizia urbana, in base al quale la pulizia dei marciapiedi compete alla proprietà privata antistante.
Inoltre, l’art. 10 del Mansionario della Portineria del Condominio prevede che il custode provvedesse quotidianamente alla pulizia del marciapiede, allo sgombero della neve e allo spargimento del sale come da Regolamento Comunale.
Condominio custode deve risarcire chi cade sul marciapiede
La sentenza lascia tuttavia il campo aperto a qualche dubbio. Su tutti, quello di individuare il condominio come custode del marciapiede antistante l’ingresso condominiale. Questo perché il regolamento di Polizia locale del Comune dove si trova il condominio individua nei condomini la responsabilità della pulizia del marciapiede e dell’eventuale spargimento di sale in caso di nevicate
A chi appartiene il marciapiede davanti a un palazzo?
Tuttavia, i dubbi persistono, visto che un condominio non può certamente considerarsi proprietario di un marciapiede (eccezion fatta per casi specifici), trattandosi di un bene pubblico. Non si trattava, infatti, di una strada condominiale aperta al pubblico, ma di un marciapiede incontestabilmente pubblico ubicato dinanzi all’ingresso dell’edificio condominiale.
Inoltre, il codice della strada prevede che la custodia spetterebbe al Comune in quanto ente proprietario. Quindi, non è automatico che quanto disposto dai regolamenti comunali possano legittimamente imporre ai condomini la cura non delle proprietà ma dei beni pubblici in prossimità dell’ingresso all’edificio.
La decisione della Corte di Appello di Milano
Il condominio si era costituito in giudizio negando la propria responsabilità e aveva comunque chiamato in garanzia la propria assicurazione per essere manlevato nel non creduto caso di condanna.
La compagnia assicuratrice, nel costituirsi a sua volta in giudizio, aveva però eccepito la mancanza di copertura assicurativa dell’evento dannoso, in quanto la stessa doveva ritenersi limitata, ai sensi di polizza, al solo fabbricato condominiale e relative pertinenze, con esclusione delle aree gravate da servitù pubblica.
La Corte rileva inoltre come il Condominio non è riuscito a dimostrare di aver adempiuto all’obbligo di pulizia, anche perché il portiere, ascoltato come teste, ha dichiarato di non essere stato presente il giorno dell’evento e di non ricordare se sul marciapiede vi fosse del ghiaccio.
Il condomino danneggiato era accompagnato dalla figlia, la cui testimonianza è stata ulteriormente confermata dai giudici di appello, non essendo il rapporto genitoriale di per sé motivo di necessaria e aprioristica inattendibilità del testimone, da valutarsi in concreto e quindi caso per caso.
Il secondo teste sentito nel corso del processo, ovvero un condomino che si trovava a passare da quelle parti, aveva a sua volta confermato di avere visto il danneggiato a terra in compagnia della figlia e di avere notato la lastra di ghiaccio soltanto nel momento in cui si era avvicinato per prestare soccorso.
Il Tribunale, espletata l’istruttoria e valutate le condizioni del danneggiato mediante consulenza medico-legale, aveva quindi accolto la domanda, condannando il condominio al risarcimento del danno e respingendo la relativa istanza di manleva, condannando quindi il medesimo anche alla refusione delle spese processuali sostenute sia dal condomino sia dalla compagnia assicuratrice terza chiamata.
Prova dell’evento e della condotta del danneggiato
Il Condominio appella la decisione di primo grado, adducendo l’erroneità dell’accoglimento della domanda per il mancato raggiungimento della prova relativa alla presenza del ghiaccio, della condotta del danneggiato e all’adozione di cautele da parte sua, del nesso di causalità tra evento e danno, invocando pertanto l’art. 1227 c.c. In caso di accoglimento il condominio richiede la condanna alle spese del terzo chiamato. L’appellato si costituisce chiedendo il rigetto dell’appello nel merito e l’inammissibilità, mentre la terza chiamata chiede la conferma della sentenza di primo grado.
La Corte d’Appello rileva che, per quanto riguarda l’evento, ovvero la caduta sulla lastra di ghiaccio non visibile a distanza, nessuna contestazione è stata sollevata dal Condominio. I testimoni presenti al momento del fatto hanno confermato i fatti così come descritti dall’attore e la Corte ha ritenuto di non dover accogliere la lamentela relativa alla inattendibilità della figlia dell’attore, presente alla caduta del padre.
Il convenuto inoltre non è riuscito a dimostrare il concorso del danneggiato nella causazione dell’evento. Non ha provato infatti che la condotta del danneggiato ha in qualche modo interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento lesivo. Per le ragioni esposte la Corte rigetta l’appello del Condominio e conferma la sentenza di primo grado.