Coronavirus: sfratti bloccati fino a giugno 2021

2′ di lettura

Il decreto Milleproroghe ha introdotto un’ulteriore proroga per il blocco degli sfratti a causa dell’emergenza covid. Sarà in vigore per altri 6 mesi, fino al 30 giugno 2021.

Durante il primo lockdown di primavera, per tutelare le famiglie e i negozianti colpiti dalla crisi economica e sanitaria, il Governo aveva disposto il blocco degli sfratti, inizialmente bloccati fino all’estate, poi sospesi fino al 31 dicembre 2020 e, con il Decreto Milleproroghe, il blocco è stato ulteriormente prorogato fino al 30 giugno 2021.

Blocco degli sfratti: in cosa consiste?

Il comma 13 dell’art 13 del desto definitivo pubblicato in Gazzetta il 31 dicembre 2020 dispone: “ La sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall’articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all’adozione, ai sensi dell’articolo 586, comma 2, c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.”

Ma quali sono i limiti?

Nello specifico, dalla lettura del testo di cui sopra, il Governo ha deciso di bloccare,

  • provvedimento di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo;
  • provvedimenti conseguenti all’adozione di decreto di trasferimento di immobili già pignorati ma ancora abitati dal debitore e dai suoi familiari.

Gli sfratti rientranti nella prima categoria sono quelli per canoni di locazione non pagati entro la data di scadenza contrattuale. Solo però relativamente agli sfratti in cui la causa è già stata avviata ed è quindi pendente ed esistente presso il Tribunale competente.

Gli sfratti rientranti, invece, nella seconda categoria, sono quelli riferibili agli immobili pignorati. In tal caso, qualora il pignoramento già pendente sia reso esecutivo, lo sfratto è bloccato. Ma solo nel caso in cui tali immobili siano ancora abitati dal debitore (contro cui si fa valere il pignoramento ed il conseguente sfratto) e dai suoi familiari.

Ciò significa che fino a quella data:

  • non potrà essere eseguito il provvedimento di rilascio ai danni degli inquilini morosi di un contratto di locazione ad uso abitativo o commerciale;
  • non potrà essere eseguito l’ordine di liberazione o il decreto di trasferimento contenente l’ordine di rilascio dell’immobile pignorato che sia abitato dal debitore esecutato quale abitazione principale;

Relativamente agli aspetti procedurali dello sfratto per morosità, si ricorda che fino al 30 giugno 2021 l’ufficiale giudiziario, preposto a tale tipo di mansione, non accetterà l’incarico di accedere all’immobile per procedere materialmente alla sua liberazione.

Il Maxi Decreto Ristori è Legge: cosa ci dice?

Il Maxi Decreto Ristori all’art. 4 ha stabilito che “fino al 31 dicembre 2020 è inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”
Fino al 30 giugno 2021 gli ufficiali giudiziari, qualora sussistano i presupposti di legge, non potranno dunque procedere alla notifica del preavviso ex art. 608 cpc, né si potrà procedere ad eseguire provvedimenti di liberazione quando trattasi di immobile abitato dal debitore e dai suoi familiari.

Si potrà continuare, senza alcun limite, alla notificazione dell’intimazione di sfratto per morosità o per finita locazione, nonché a tutte le azioni che dovessero risultare necessarie a costituirsi un titolo esecutivo valido per la futura liberazione dell’immobile.

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