Recesso e disdetta sono la stessa cosa?

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Disdetta e recesso spesso vengono usati come sinonimi, ma non sono la stessa cosa. Il primo impedisce il rinnovo di un contratto, il secondo lo interrompe bruscamente. Ecco disciplina, differenze e conseguenze giuridiche.

Nel mondo del diritto, si sa, il corretto uso della terminologia è fondamentale e, molto spesso, due termini che sembrano sinonimi nell’italiano che usiamo quotidianamente, in ambito giuridico potrebbero significare cose diverse. Ci basti pensare all’uso indistinto che si fa dei termini “disdetta” e “recesso” che, solitamente, riteniamo essere la stessa cosa ma non è così.

In realtà si tratta di strumenti diversi, entrambi servono ad interrompere un contratto in vigore: il recesso in modo brusco, mentre il contratto è ancora in atto, la disdetta invece subentra alla fine del contratto e serve ad impedirne il rinnovo.

Il recesso cos’è e quali sono i suoi effetti?

Il recesso è il diritto di una delle parti di sciogliere anticipatamente un contratto ancora in corso, prima cioè della sua scadenza naturale.

Il diritto di recesso può essere previsto dalla legge o dalle parti stesse mediante apposita clausola contrattuale: in ogni caso, è spesso subordinato al pagamento di un indennizzo o al rispetto di un termine di preavviso.

Gli effetti del recesso sono lo scioglimento in via anticipata del rapporto contrattuale, con la conseguenza che non si è più tenuti a rispettare gli obblighi precedentemente assunti: in altre parole, ci si libera dal vincolo contrattuale e non si è più obbligati a rispettarlo.

Quando si può recedere da un contratto?

Data l’importanza dei suoi effetti la legge prevede che il diritto al recesso non possa essere sempre esercitato. Non si può recedere unilateralmente da un contratto senza alcuna ragione e decidere così di liberarsi dagli obblighi che sono stati precedentemente assunti senza incorre in alcuna spiacevole conseguenza. C’è il rischio, infatti, di essere considerati inadempienti e di subire un’azione di risarcimento danni da parte dell’altro contraente.

Quando viene concluso un contratto con uno o più soggetti, infatti, si crea un vincolo che ha forza di legge tra le parti. Tale principio è sancito dall’art. 1372 del codice civile secondo cui “il contratto ha forza di legge tra le parti, non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge”. Ciò vale a dire che l’impegno tra le parti vincola le stesse come se ci fosse una legge a prevederlo; l’unico modo per venir meno all’impegno preso è quello di trovare un accordo di segno inverso a quello che ha dato luogo alla definizione del contratto (mutuo consenso) con la controparte, a meno che non sia la legge a prevedere dei casi specifici.

L’art. 1373 c.c. prevede, invece, la possibilità per una sola delle parti di venir meno agli obblighi contrattuali; in tal caso si parla di recesso unilaterale. Questo finché il contratto non abbia avuto inizio (comma 1) o, nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, anche successivamente, ma vengono fatte salve le prestazioni già eseguite (comma 2).
La forma tipica di recesso unilaterale si manifesta allorché tale diritto deriva da una clausola inserita nel contratto che permetta in modo esplicito ad una delle parti di recedere. Questa clausola può essere il frutto della volontà delle parti oppure di un’imposizione legislativa. Ad esempio, nei contratti stipulati a distanza (si pensi a telefonia o tv a pagamento), il codice del consumo prevede che sempre si debba consentire al consumatore di poter recedere senza alcun costo entro i primi quattordici giorni dall’attivazione, oppure quando lo ritenga più opportuno durante il rapporto di fornitura del servizio, ma dovendo in questo caso sostenere i costi di disattivazione.

Anche quando non è la legge a stabilirlo direttamente, in genere viene prevista una caparra (definita penitenziale ex art. 1386, comma 1, c.c.) da versare anticipatamente per la facoltà di recesso concessa; se, al contrario, occorre pagare solamente dopo il recesso, si parlerà di multa penitenziale ex art. 1373, comma 3, c.c.

Quando il diritto di recesso non si può esercitare?

Quando il contratto riguarda un bene personalizzato o realizzato su misura, oppure un bene che scade o si deteriora rapidamente, o ancora un bene sigillato che per motivi igienici o di salute non può essere restituito una volta aperto, non può esercitato il diritto di recesso.

Non si può recedere neppure quando si tratta di beni o servizi il cui prezzo è determinato da fluttuazioni di mercato che possono verificarsi durante il periodo di recesso, o quando si tratta di registrazioni audio-video o software informatici sigillati e aperti dopo la consegna.

Altri casi in cui non si può esercitare il recesso sono:

  • contratti di servizi dopo la completa prestazione del servizio (se l’esecuzione è iniziata con l’accettazione della perdita del diritto di recesso a seguito della piena esecuzione del contratto da parte del professionista);
  • contratti in cui il consumatore ha espressamente richiesto una visita da parte del professionista ai fini dell’effettuazione di lavori urgenti di riparazione o manutenzione;
  • fornitura di giornali, periodici e riviste;
  • contratti conclusi in occasione di un’asta pubblica;
  • trasporto di beni, servizi di noleggio di autovetture o servizi di catering qualora il contratto preveda una data d’esecuzione specifica.

Come si recede da un contratto?

La modalità più giusta per recedere da un contratto è la forma scritta, quindi tramite una lettera da far recapitare all’altro contraente con una raccomandata Ar oppure a mezzo Pec. La forma della lettera può essere libera, ma spesso, specie se si tratta di contratti conclusi con un operatore professionale, vengono messi a disposizione dei modelli di recesso prestampati che è possibile dunque utilizzare come fac simile. Vi sono così moduli di recesso che è possibile reperire anche nei siti internet dei rispettivi operatori.

La disdetta cos’è e quali sono i suoi effetti?

Come il recesso, anche la disdetta è un evento che attiene alla fase conclusiva di un rapporto giuridico: la disdetta, però, non interrompe il vincolo giuridico (si dice, in tal caso che “non ha effetto interruttivo”) ma, più semplicemente, ne impedisce il rinnovo.

La disdetta, dunque, è un atto unilaterale con il quale si comunica alla controparte che, allo scadere del contratto, non si intende procedere al rinnovo e il suo effetto è, quindi,  impedire il rinnovo automatico di un contratto. È un atto recettizio: significa che acquista efficacia nel momento in cui la controparte ne viene a conoscenza. Per questo motivo, è importante rispettare i termini previsti dal contratto per l’esercizio del diritto di disdetta: la ricezione della comunicazione dovrà avvenire entro il termine indicato (si noti bene: la ricezione, non l’invio!).

Come fare disdetta?

Le modalità con cui questa va effettuata sono indicate all’interno del contratto che, in genere, stabilisce l’obbligo di comunicarla la volontà di fare disdetta all’altra parte  entro e non oltre un congruo termine di preavviso  Fondamentale è dunque presentarla entro i termini fissati per non vedersi rinnovare automaticamente un contratto che non si intende più sostenere. Questo termine viene generalmente indicato dalla legge, ma le parti possono stabilire anche un termine diverso, più breve o più lungo.

La lettera di disdetta

La disdetta viene comunicata per iscritto, tramite una lettera. Questa è la modalità più sicura per fare disdetta in quanto, mettendo tutto per iscritto, si rende palese all’altra parte la volontà di non rinnovare il contratto e viene ridotto al minimo il rischio di contestazioni.

Bisogna anche accertarsi che la lettera di disdetta giunga al destinatario e che vi sia la prova della sua ricezione. Ecco perché si consiglia di inviarla con raccomandata con ricevuta di ritorno (raccomandata AR) oppure con raccomandata firmata a mano o tramite Posta elettronica certificata (PEC), se mittente e destinatario ne sono forniti.

Ad esempio, per fare disdetta da un contratto di locazione è necessario inviare all’altra parte una lettera di disdetta almeno sei mesi prima della data di scadenza pattuita. Quindi, l’inquilino che vuole lasciare l’immobile alla scadenza dei 4 anni deve inviare raccomandata AR al proprietario almeno sei mesi prima (a meno che il contratto preveda un termine di preavviso diverso).

Disdetta e recesso: le differenze

Ulteriori differenze tra disdetta e recesso:

  • l’onerosità, ovvero, che la prima è gratuita mentre il recesso, nella maggior parte dei casi, prevede che alla controparte venga corrisposta una somma di denaro;
  • va effettuata con l’anticipo previsto dalla legge o dal singolo contratto, mentre il recesso può essere effettuato in genere in ogni momento, e avere effetto immediato;
  • e, infine, presuppone un rapporto a tempo determinato mentre il diritto di recesso è di grande importanza soprattutto nei rapporti a tempo indeterminato o a lunga durata.
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