Coronavirus: proroga per rinnovo patenti e revisione auto

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La Commissione Europea dispone una proroga di 10 mesi per rinnovare la patente di guida e mettersi in regola con la revisione dell’auto. Il regolamento pubblicato in Gazzetta Ufficiale entrerà in vigore dal 6 marzo.

Vista l’emergenza Covid, la Commissione europea ha deciso, in un regolamento che entrerà in vigore il 06 marzo 2021, di concedere una proroga per il rinnovo della patente di guida e della revisione auto in modo da evitare assembramenti negli uffici pubblici.

Il regolamento sopracitato, come già anticipato, stabilisce la proroga di un periodo di 10 mesi – a partire dalla scadenza indicata sul documento – della validità delle patenti di guida e delle carte di qualificazione del conducente che risultano già scaduti o che in alternativa scadranno tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021.

 Regolamento UE n.267/2021 del 22.2.2021

Il 22 febbraio 2021 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il nuovo Regolamento approvato dal nuovo Parlamento Ue che contiene ulteriori proroghe di validità in ambito comunitario della documentazione trasporto come patenti, CQC e carte conducenti.

Già ad aprile 2020, con il regolamento n. 698/2020, vista l’emergenza sanitaria in atto, si era stabilito di prorogare la validità degli attestati e delle certificazioni in scadenza tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020. Ad oggi, visto il protrarsi dell’emergenza sanitaria, sono state disposte, dunque, ulteriori proroghe con il regolamento UE n.267/2021. Nonostante il parere contrario degli operatori del settore, queste nuove disposizioni entrano in vigore a partire dal 06 marzo 2021 concedendo altra proroga di 10 mesi (rispetto a quelle previste) che copre dal 1° settembre 2020 al 30 giugno 2021.

Quali sono i termini delle proroghe?

Termini per proroga rinnovo patente

L’articolo 3 del nuovo regolamento proroga per un periodo di 10 mesi anche la validità delle patenti in scadenza nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021

A seguito di queste disposizioni la circolare del Ministero dei Trasporti chiarisce che:

  • la validità delle patenti rilasciate in Italia, con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 30 aprile 2021, è prorogata fino al 29 luglio 2021, ma solamente per quanto riguarda la circolazione sulle strade in territorio italiano;
  • la validità delle patenti di guida come documenti di riconoscimento rilasciate in Italia, con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 29 aprile 2021, è prorogata fino al 30 aprile 2021;
  • la validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento;
  • su tutto il territorio dell’UE, Italia compresa, la validità delle patenti di guida,
    rilasciate da un diverso Paese membro dell’UE, con scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 agosto 2020, è prorogata di sette mesi decorrenti dalla scadenza annotata su ciascuna di esse;
  • i termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020 sono stati sospesi.

Termini per proroga revisione veicoli

Molto più complessa è l’organizzazione delle revisioni.

Analizziamo nel dettaglio le nuove scadenze:

per i veicoli immatricolati in Italia di categoria M (es. auto, autobus, autocaravan), N (es. camion, autoarticolati) e O3-O4 (rimorchi di massa maggiore di 3,5 t.) con revisione scaduta o che scadrà:

  • prima di febbraio 2020 possono circolare fino al 31 ottobre 2020 (solo in Italia)
  • a febbraio 2020 possono circolare fino al 31 ottobre 2020 (in Italia), fino al 30 settembre 2020 (nei paesi UE)
  • a marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto 2020 possono circolare fino a 7 mesi dopo la scadenza normale (in Italia e nei paesi UE)
  • a settembre 2020 possono circolare fino al 31 dicembre 2020 (solo in Italia)
  • a ottobre, novembre, dicembre 2020 possono circolare fino al 28 febbraio 2021 (solo in Italia)

per i veicoli immatricolati in Italia di categoria L (es. moto, ciclomotori, minicar) e O1-O2 (rimorchi di massa inferiore a 3,5 t.) con revisione scaduta o che scadrà:

  • prima di febbraio, a febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio 2020 possono circolare fino al 31 ottobre 2020 (solo in Italia)
  • ad agosto e a settembre 2020 possono circolare fino al 31 dicembre 2020 (solo in Italia)
  • a ottobre, novembre, dicembre 2020 possono circolare fino al 28 febbraio 2021 (solo in Italia).

Termini per proroga Cqc e Cap

Non solo la normale patente di guida e la revisione auto: il regolamento della Commissione Europea prevede anche la proroga di 10 mesi per il rinnovo della Carta di qualificazione del conducente (Cqc) e dei certificati di abilitazione professionale (Cap) per gli autisti professionisti. Il rinvio comprende i permessi che sono scaduti o in scadenza tra il 10 settembre 2020 e il 30 giugno 2021. Quanto agli autisti di mezzi pesanti o comunque professionisti, Cqc (Carta di qualificazione del conducente) e Cap (certificati di abilitazione professionale) che sarebbero scaduti o scadrebbero nel periodo tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considerano prorogati per 10 mesi.

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