
2′ di lettura
Il tema del danno da vacanza rovinata riguarda il risarcimento che un turista può richiedere quando i servizi previsti in un pacchetto turistico non vengono correttamente forniti, causando disagio e stress. Il danno è considerato patrimoniale e si riflette sul tempo di vacanza inutilmente trascorso e sull’irripetibilità dell’occasione perduta, elementi tutelati dall’articolo 46 del Codice del Turismo (D.Lgs 79/2011, modificato dal D.Lgs 62/2018).
Il risarcimento può essere richiesto sia all’organizzatore del pacchetto turistico che al venditore (l’agenzia di viaggi), che è responsabile della corretta intermediazione e della scelta di un tour operator affidabile. In particolare, la recente sentenza del Tribunale di Reggio Emilia ha stabilito che un’agenzia di viaggi deve garantire l’affidabilità del tour operator scelto. Se l’agenzia propone un pacchetto turistico di un tour operator insolvente, noto per la sua situazione di fallimento, la richiesta di risarcimento da parte del turista è legittima. In questo caso, l’agenzia ha mostrato negligenza nella scelta dell’organizzatore, contribuendo alla cancellazione della vacanza e al danno subito dal turista.
In un altro caso, la Corte di Cassazione ha chiarito che nel contesto di pacchetti turistici “all inclusive”, l’agenzia di viaggi e il tour operator sono responsabili solidalmente per l’inadempimento dei servizi offerti, in quanto questi pacchetti sono considerati un’operazione commerciale unitaria finalizzata a garantire un’esperienza turistica completa. La Corte ha inoltre precisato che, in caso di vacanza rovinata, il danno risarcibile può includere anche danni non patrimoniali, come il disagio psicologico e il tempo perso, come stabilito dall’art. 2059 c.c.
In sintesi, le agenzie di viaggi e i tour operator sono responsabili per garantire che i servizi turistici siano adeguatamente forniti, e se non adempiono ai loro obblighi, il turista ha diritto a essere risarcito per il danno subito, sia patrimoniale che non patrimoniale.