Autovelox: niente multa se il verbale non indica la taratura

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Autovelox: niente multa se il verbale non indica la taratura

Se l’autovelox non è stato tarato o l’avvenuta taratura non è indicata nel verbale la multa è nulla. Addio, dunque, alle multe per eccesso di velocità se il verbale non riporta l’avvenuta taratura dell’autovelox.

Autovelox: niente multa se il verbale non indica la taratura

1.  In quali casi l’automobilista è sollevato dal pagamento della sanzione?

1.1 Autovelox non segnalato

1.2 Autovelox non omologati e posizionati dove non consentito

1.3 Quando il verbale non riporta l’avvenuta taratura dell’autovelox

2. Il caso

2.1 La sentenza

In quali casi l’automobilista è sollevato dal pagamento della sanzione?

Superare i limiti di velocità è una violazione del codice della strada e come tale va punita. Tuttavia, in alcuni casi può accadere che chi guida esagerando a premere il piede sull’acceleratore non sia propriamente dalla parte del torto: un autovelox non ben segnalato o collocato nel luogo giusto o un verbale non compilato correttamente possono infatti sollevare l’automobilista dal pagamento della sanzione.

Autovelox non segnalato

“Tutte le postazioni autovelox devono essere ben visibili a chi si trova al volante. Lo stesso vale per i tutor o per i vergilius, i sistemi che permettono di rilevare la velocità in ogni condizione atmosferica in un certo tratto di strada ed anche nelle strade extraurbane. Secondo la normativa, la segnalazione deve essere collocata almeno a 250 metri dalla postazione su autostrade e superstrade e a 150 metri su strade urbane ed extraurbane. Secondo la Cassazione, invece, la segnalazione si deve trovare a 400 metri dalla postazione o a più di 4 chilometri. Se queste condizioni non vengono rispettate, non si deve pagare la multa, anche se arriva a casa”.

Autovelox non omologati e posizionati dove non consentito

Non si deve pagare una multa nemmeno se gli autovelox non sono omologati dal Ministero dei Trasporti, sono gestiti da un organo che non svolge la funzione di polizia stradale, non sono tarati adeguatamente oppure sono posizionati dove non e consentito, cioè in luoghi pericolosi.

Quando il verbale non riporta l’avvenuta taratura dell’autovelox

Dopo la rivoluzionaria sentenza del 2015 della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittime

tutte le multe con autovelox non sottoposti a revisione annuale (ossia la «taratura»), arriva ora una sentenza della Corte di Cassazione a scuotere le regole sulle contravvenzioni stradali per eccesso di velocità. La Cassazione, nell’agganciarsi a quanto detto nel 2015 dalla Corte Costituzionale, ha appena aggiunto un ulteriore tassello: non basta che l’apparecchio sia stato sottoposto a controllo periodico, ma di ciò deve essere dato atto anche nel verbale. Quindi, occhio al verbale: se il verbale non riporta l’avvenuta taratura dell’autovelox la multa e nulla. Come dire: non deve essere il cittadino, una volta ricevuta la contravvenzione, a doversi informare se l’apparecchio che lo ha fotografato era o meno a norma di legge; e invece compito degli agenti documentare che le operazioni di revisione siano state fatte meno di un anno prima. Con sentenza n. 341/2019, il Giudice di Pace di Alessandria ha affermato che devono essere annullate le sanzioni applicate all’automobilista per violazione dei limiti di velocità se l’autovelox non e omologato; il che si verifica anche quando nel verbale venga indicata erroneamente quale società produttrice una società diversa da quella indicata nel decreto di omologa.

Il caso

Nel caso in oggetto, la ricorrente impugnava i verbali rilevandone la nullità in quanto l’autovelox
non era provvisto di omologazione e il decreto di omologa prodotto dalla convenuta Provincia
riguardava l’approvazione del dispositivo prodotto da una società diversa da quella indicata nei verbali stessi. La Provincia si difendeva affermando che, solo per un mero refuso, il certificato di omologa richiamato nei verbali impugnati riportava erroneamente l’indirizzo della sede della società.

La sentenza

Il Giudice rammenta il comma 4 dell’art. 192 del Regolamento del Codice della Strada che prevede: “nei casi di omologazione o di approvazione di prototipi, il ministero dei Lavori pubblici autorizza il richiedente alla produzione e commercializzazione del prodotto”.
Inoltre, precisa che “con provvedimento espresso e comunicata al richiedente la eventuale reiterazione dell’istanza”, mentre il comma 5 dispone che l’omologazione o l’approvazione di prototipi è valida solo a nome del richiedente e non e trasmissibile a soggetti diversi.
Ne consegue che la Provincia non può, al fine di legittimare i verbali opposti, attribuire alla società che non può commercializzare il sistema di rilevazione della velocità una omologa rilasciata all’altra
Inoltre, nel caso in esame, il certificato di taratura — cui devono essere sottoposti tutti gli strumenti di misurazione della velocità con relativa indicazione nel verbale — non è stato rilasciato alla società indicata nei verbali ma ad altra società.

Infine, la convenuta (La Provincia di Alessandria) nulla ha dedotto in punto collocazione/distanza della segnaletica di preavviso come, invece, avrebbe dovuto. Il verbale e le relative sanzioni vengono, quindi, annullati.

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