Canone RAI: come disdire l’abbonamento tv
Il canone di abbonamento tv è dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo e si paga una sola volta all’anno e una sola volta a famiglia, a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione.
Definizione: il canone RAI ovvero l’abbonamento tv
1. Definizione: il canone RAI ovvero l’abbonamento tv
2. Come disdire l’abbonamento?
3. Quali sono i termini per presentare la dichiarazione di non detenzione?
3.1 Quando bisogna presentare la documentazione?
3.2 Quali sono i requisiti necessari per presentare la dichiarazione di non detenzione?
4. Quando bisogna presentare la dichiarazione di presenza di altra utenza elettrica per l’addebito?
4.1 Quali sono le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva?
Definizione: il canone RAI ovvero l’abbonamento tv
L’importo del canone di abbonamento tv è pari a 90 euro l’anno ed è dovuto da chiunque abbia almeno un apparecchio tv nella propria abitazione.
Dal 2016 (articolo 1, commi da 152 a 159, della legge n. 208 del 2015):
• è stata introdotta la presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica;
• i titolari di utenza elettrica per uso domestico residenziale effettuano il pagamento del canone mediante addebito nella fattura dell’utenza di energia elettrica, senza alcun bollettino postale.
Anche i residenti all’estero devono pagare il canone se detengono un’abitazione in Italia dove è presente un apparecchio televisivo.
Come disdire l’abbonamento?
I contribuenti titolari di un’utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale che vogliono disdire l’abbonamento, in quanto non detengono più apparecchi televisivi in alcuna dimora (ad esempio perché li hanno ceduti), devono presentare la dichiarazione sostituiva di non detenzione compilando e inviando un modello messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Quadro A). Non è più prevista la disdetta dell’abbonamento richiedendo il suggellamento dell’apparecchio tv.
Quali sono i termini per presentare la dichiarazione di non detenzione?
Dopo aver compilato la sezione relativa ai dati generali del contribuente, in cui vanno indicati i dati personali del dichiarante, l’eventuale intermediario abilitato alla presentazione e quale quadro si andrà a compilare, occorre riempire il quadro A, che e quello relativo alla dichiarazione di non detenzione.
Quando bisogna presentare la documentazione?
La dichiarazione di non detenzione, (Quadro A). per avere effetto per l’intero anno, deve essere presentata a partire dal 1° luglio dell’anno precedente ed entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento. La dichiarazione presentata dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno dell’anno di riferimento ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre del medesimo anno.
Esempio per l’anno 2019
La dichiarazione presentata:
• dal 1° luglio 2018 al 31 gennaio 2019 esonera dal pagamento per l’intero anno 2019;
• dal 1° febbraio al 30 giugno 2019 esonera dal pagamento per il secondo semestre (luglio-dicembre 2019).
Quali sono i requisiti necessari per presentare la dichiarazione di non detenzione?
In essa si deve dichiarare, alternativamente:
• che in nessuna delle abitazioni per le quali si è titolari di un’utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv da parte di un componente della famiglia anagrafica;
• che in nessuna delle abitazioni per le quali si è titolari di un’utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, eccezion fatta per
quello per il quale è stata presentata in passato la denuncia di cessazione dell’abbonamento per suggellamento.
Quando bisogna presentare la dichiarazione di presenza di altra utenza elettrica per l’addebito?
La dichiarazione di presenza di altra utenza elettrica per l’addebito (Quadro B) può essere presentata in qualunque momento dell’anno e non deve essere ripresentata annualmente ed ha effetto, ai fini della determinazione del canone dovuto, in base alla data di decorrenza dei presupposti attestati.
• Se i presupposti ricorrono dal 1° gennaio dell’anno di presentazione della dichiarazione sostitutiva il canone non è dovuto a partire dal primo semestre dell’anno.
• Se i presupposti ricorrono dal 2 gennaio al 1° luglio dell’anno di presentazione della dichiarazione sostitutiva il canone non è dovuto a partire dal secondo semestre dell’anno.
• Se i presupposti ricorrono da una data successiva al 1° luglio il canone non è dovuto a partire dal primo semestre dell’anno successivo.
• Se i presupposti ricorrono da una data antecedente al 1° gennaio dell’anno di presentazione, può essere indicato, convenzionalmente, il 1° gennaio dell’anno di presentazione con effetto dal 1° semestre dell’anno di presentazione.
Quali sono le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva?
La dichiarazione sostitutiva può essere presentata tramite:
• applicazione web disponibile sul sito di Agenzia delle Entrate;
• intermediari abilitati;
• posta elettronica certificata, purché la dichiarazione stessa sia sottoscritta mediante firma digitale, coerentemente con quanto previsto dagli articoli 48 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 (Codice dell’Amministrazione Digitale).
La dichiarazione firmata digitalmente dovrà essere inviata mediante PEC all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it, entro gli stessi termini previsti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia per le altre modalità di invio (plico raccomandato senza busta o invio telematico);
• forma cartacea, mediante spedizione a mezzo del servizio postale all’Ufficio Canone TV – c.p.22 Torino – per plico raccomandato senza busta unitamente a copia di un valido documento di riconoscimento.
