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La Cassazione insiste sull’addio al tenore di vita, quale parametro di riferimento per la misura dell’assegno divorzile, e ribadisce la valutazione esclusiva sulla base dell’indipendenza o autosufficienza economica
La Cassazione ha riscritto le regole dell’assegno divorzile. Il matrimonio non è più considerato un’assicurazione sulla vita: non per chi ha ancora le capacità fisiche e mentali per lavorare. Conta l’età innanzitutto, ma poi anche lo stato di salute, la formazione e le pregresse esperienze. Quindi, in buona sostanza, chi è senza lavoro ma ha le carte in regola per occuparsi, che lo faccia senza gravare sulle spalle dell’ex coniuge. Sostanzialmente è questa la sintesi dell’ordinanza della Cassazione del 4 giugno 2018 n. 14231 che, sul filone dell’ormai famosa sentenza Grilli, ha rigettato una richiesta di aumento degli alimenti avanzata da una donna.
Il caso
La ricorrente, tramite il proprio legale, ha fatto ricorso in Cassazione contro la sentenza di appello che le aveva accordato un mantenimento di soli 200 euro pur essendo disoccupata, priva di reddito, di qualsiasi qualificazione professionale e di casa dove vivere, e perciò costretta a far ritorno al proprio paesello. La donna ha spiegato ai giudici supremi di non essere «in grado di mantenere autonomamente il tenore di vita».
Questa considerazione non è considerata però rilevante dai giudici della Cassazione, i quali hanno confermato il diritto della moglie a percepire dall’ex marito un assegno mensile di 200 euro. Ciò perché «l’inadeguatezza dei mezzi a disposizione della donna» va valutata esclusivamente «con riferimento alla sua indipendenza o autosufficienza economica», spiegano i magistrati, e non certo alla luce del «tenore di vita matrimoniale» che ormai non conta più.
Pertanto si è rivelato del tutto inutile, per la donna, invocare la disparità delle proprie condizioni economiche rispetto a quelle dell’ex, così come è stato inutile far presente ai giudici di essere disoccupata e sfornita di redditi, in quanto priva di qualificazione professionale, nonché sprovvista di una propria abitazione, avendo il marito venduto la casa coniugale.
Circostanze che per la Suprema Corte non sono bastate ad aumentare l’importo dell’assegno in quanto la ricorrente ha invocato un parametro di riferimento, per la commisurazione dell’assegno medesimo, ormai superato dalla recente giurisprudenza di legittimità, ossia, il tenore di vita pregresso goduto in costanza di matrimonio, che non avrebbe più potuto mantenere dato lo stato di disoccupazione. Ebbene la Corte Suprema ricorda che l’adeguatezza dei mezzi a disposizione del richiedente l’assegno, a cui l’art. 5 Legge n. 898/1970 subordina il riconoscimento del contributo in questione, deve essere valutata con esclusivo riferimento all’indipendenza o autosufficienza economica dello stesso (così gli ultimi arresti giurisprudenziali, tra cui, Cass. civ. n. 23602/2017 e la nota sentenza Cass. civ. n. 11504/2017).
Inoltre, conclude la Cassazione, se anche la donna – attraverso l’allegazione del proprio stato di disoccupazione, l’indisponibilità di redditi e di un’abitazione – abbia voluto far riferimento ad un diverso parametro, la censura non può comunque trovare accoglimento in sede di legittimità, in quanto volta a sollecitare un nuovo apprezzamento nel merito dei fatti, non consentito a questa Corte.
Nel provvedimento viene spiegato che sbaglia la donna ad invocare il tenore di vita pregresso quale parametro di riferimento per la commisurazione dell’assegno divorzile. In più, a margine della sentenza, è arrivata anche la beffa. La signora ha visto confermarsi i 200 euro di assegno di mantenimento post divorzio e sarà costretta anche a pagare anche le spese processuali, ammontanti a 1.500 euro oltre ad accessori di legge.