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Niente mantenimento al figlio maggiorenne che ha lavoro part-time per 2 anni. Per la Cassazione, l’ingresso effettivo nel mondo del lavoro, anche se con salario modesto, fa cessare l’obbligo.
La Corte di Cassazione Civile, con ordinanza 19696/2019, è ritornata sulla tematica della prevedibilità o meno del diritto all’assegno di mantenimento nei confronti di un figlio maggiorenne.
Gli Ermellini, confermando i propri precedenti orientamenti hanno stabilito che l’obbligo di mantenimento dei genitori consiste nell’assicurare ai figli, anche oltre il raggiungimento della maggiore età, la possibilità di completare il percorso formativo prescelto e di acquisire la capacità lavorativa necessaria a rendersi autosufficiente; la prova di ciò è ricavabile anche in via presuntiva dalla formazione acquisita e dall’esistenza di un mercato del lavoro in cui essa sia spendibile.
Eventuale prova contraria non può che gravare sul figlio maggiorenne che, pur avendo completato il percorso formativo, non riesca ad ottenere, non per sua colpa, una sufficiente remunerazione derivante da un rapporto lavorativo.Di converso, l’ingresso nel mondo del lavoro, con la percezione di una retribuzione sia pure modesta, che prelude a una successiva spendita della capacità lavorativa a rendimenti crescenti, segna la fine dell’obbligo di contribuzione da parte del genitore, anche in ipotesi di successiva ed eventuale perdita dell’occupazione o di negativo andamento della stessa non comportando ciò la reviviscenza dell’obbligo del genitore al mantenimento.
Ulteriori elementi che devono essere presi in considerazione, secondo quanto indicato nella citata ordinanza, sono la convivenza dei figli con la madre, l’età, che ha assunto un rilievo specifico per l’emanazione di detta ordinanza, posto che i figli, nel caso di specie, avevano una età ormai ampiamente superiore ai trent’anni, e non da ultimo il tenore di vita di cui dispongono.
Durata dell’obbligo di contribuzione
L’ingresso effettivo nel mondo del lavoro, pur se accompagnato da una retribuzione modesta, indica il preludio a rendimenti lavorativi crescenti e conseguentemente segna la fine dell’obbligo di mantenimento da parte del genitore.
L’eventuale successiva perdita dell’occupazione o anche l’andamento negativo di detta non comporta la reviviscenza dell’obbligo del genitore al mantenimento.
In particolare, rammenta la Cassazione con ordinanza n. 6509/2017, l’ingresso effettivo nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta, ma che prelude a una successiva spendita dalla capacità lavorativa a rendimenti crescenti, segna la fine dell’obbligo di contribuzione da parte del genitore. E la successiva ed eventuale perdita dell’occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell’obbligo del genitore al mantenimento
La recente ordinanza della Corte di Cassazione ha confermato un precedente indirizzo secondo cui la figlia che rinuncia al posto fisso, per poi essere assunta con un contratto a termine, non può beneficiare dell’assegno di mantenimento.
La suddetta pronuncia ha dato ragione ad un padre che aveva presentato ricorso al fine di ottenere la revoca dell’obbligo del mantenimento mensile nei confronti della figlia maggiorenne.
I giudici di merito hanno ravvisato che la figlia non solo aveva una età tale da escludere ogni forma di mantenimento, ma nelle more del procedimento è emerso, a seguito delle dichiarazioni rese dalla madre, che la stessa avesse “lasciato il lavoro, da ritenersi a tempo indeterminato, per lavorare come magazziniera a tempo determinato”.
La difesa della ragazza peraltro è stata rigettata anche per quanto concerne l’ammissione di presunti problemi psichici che sono stati ritenuti “irrilevanti ai fini del mantenimento”, anche qualora gli stessi fossero stati supportati da concreti elementi probatori.
La sesta sezione civile, ha dunque confermato la pronuncia della corte di merito, che, “dopo avere considerato l’età in sé della figlia” ha argomentato in ogni caso rilevando che la stessa aveva “lasciato il precedente lavoro a tempo indeterminato, per trovare poi un’occupazione a tempo determinato”.
In ossequio quindi a quanto già confermato nei precedenti pronunciamenti di legittimità si è ritenuto opportuno applicare il “principio secondo cui, una volta raggiunta la capacità lavorativa, e quindi l’indipendenza economica, la successiva perdita dell’occupazione non comporta la reviviscenza dell’obbligo del genitore al mantenimento”.