Il decreto interviene con provvedimenti su quattro fronti principali e altre misure settoriali:
- finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;
- sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
- supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia;
- sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.
Tali provvedimenti si aggiungono a quelli già adottati d’urgenza dal Governo per evitare che la crisi transitoria delle attività economiche indotta dall’epidemia di COVID-19 produca effetti permanenti, come la scomparsa definitiva di imprese nei settori maggiormente colpiti.
In particolare, con i precedenti interventi, sono stati sospesi adempimenti tributari e pagamenti di contributi e mutui per gli abitanti della ex “zona rossa”, sono stati aperti gli ammortizzatori sociali a soggetti che in condizioni ordinarie non ne beneficiano, sono state potenziate le modalità di lavoro a distanza ed è stato garantito sostegno al settore del turismo.
Nella seguente tabella sono illustrate le misure adottate dall’Esecutivo
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DECRETO LEGGE “CURA ITALIA” (D.L. N. 18 DEL 17 MARZO 2020)
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LE MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DELLE FAMIGLIE
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Misure adottate |
Soggetti sottoposti | natura del provvedimento |
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MINI PROROGA DELLE SCADENZE DEL 16 MARZO (ART. 60)
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TUTTI I CONTRIBUENTI |
Proroga al 20 marzo 2020 dei versamenti nei confronti delle P.A. in scadenza il 16 marzo 2020. |
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SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI
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SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITA’ D’IMPRESA, ARTE O PROFESSIONE CON RICAVI O COMPENSI NON SUPERIORI A 2 MILIONI DI EURO NELL’ANNO 2019. (ART. 62) |
Sospensione dei versamenti da autoliquidazione in scadenza tra l’8 marzo 2020 ed il 31 marzo 2020 riguardanti:
□ Attenzione! Il pagamento dovrà essere effettuato, senza interessi e sanzioni in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o in 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di maggio.
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PARTICOLARI CATEGORIE DI IMPRESE (TURISTICO – ALBERGHIERO, TERMALE, TRASPORTI, RISTORAZIONE E BAR, CULTURA, SPORT, ISTRUZIONE, PARCHI DIVERTIMENTO, EVENTI, SALE GIOCHI E CENTRI SCOMMESSE). (ART. 61)
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Sospensione dei versamenti fino al 30 aprile 2020 riguardanti:
□ Attenzione! Il pagamento dovrà essere effettuato, senza interessi e sanzioni in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o in 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di maggio.
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SOSPENSIONE ADEMPIMENTI (ART. 62)
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TUTTE I SOGGETTI CON DOMICILIO , SEDE LEGALE O OPERATIVA IN ITALIA |
Sospensione di tutti gli adempimenti fiscali in scadenza tra l’8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020. □ Attenzione! Gli adempimenti dovranno essere effettuati, senza sanzioni, entro il 30 giugno 2020.
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DICHIARAZIONE DEI REDDITI 730/2020 (ART. 62) (RINVIO ALL’ ART. 1 D.L. 2 MARZO 2020 n.9)
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CONTRIBUENTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO 730 |
Proroga della messa a disposizione della dichiarazione precompilata dal 15 aprile al 5 maggio 2020. □ Attenzione! Il termine per l’invio della dichiarazione 730/2020 slitta al 30 settembre 2020.
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TERMINI INVIO CERTIFICAZIONE UNICA (ART. 62) (RINVIO ALL’ ART. 1 D.L. 2 MARZO 2020 n.9) |
SOSTITUTI D’IMPOSTA |
Proroga del termine di invio certificazioni uniche al 31 marzo 2020. |
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PREMIO PER LAVORO SVOLTO IN SEDE (ART. 63) |
LAVORATORI DIPENDENTI CON REDDITO INFERIORE AD € 40.000 NELL’ANNO 2019. |
Riconoscimento di un premio, per il mese di marzo 2020, pari a 100 euro (da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese). Il premio viene riconosciuto dal sostituto d’imposta. □ Attenzione! L’indennità non costituisce base imponibile ai fini delle imposte sui redditi. |
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CREDITI D’IMPOSTA |
SPESE SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (ART. 64)
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Riconoscimento di un credito d’imposta nella misura del 50 % delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.
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CANONE DI LOCAZIONE BOTTEGHE E NEGOZI (ART. 65) |
Riconoscimento di un credito d’imposta utilizzabile in compensanzione nella misura del 60 % dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. □ Attenzione! Sono escluse da tale agevolazione le attività elencate negli allegati 1 e 2 del D.L. 11 marzo 2020, per le quali non è stata disposta l’immediata sospensione dell’attività (es. Ipermercati, supermercati, lavanderie, commercio al dettaglio di prodotti per animali domestici ecc.).
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DETRAZIONI DI IMPOSTA / DEDUZIONI DAL REDDITO (ART. 66) |
EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO O IN NATURA EFFETTUATE DA PERSONE FISICHE O ENTI NON COMMERCIALI
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Riconoscimento di una detrazione di imposta lorda pari al 30% fino ad un massimo di € 30.000,00 per le donazioni effettuate nell’anno 2020 finalizzate a finanziare gli interventi per l’emergenza COVID – 19. |
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EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO O NATURA EFFETTUATE DA SOGGETTI CON REDDITO D’IMPRESA |
Deduzione dal reddito d’impresa delle erogazioni liberali in denaro o in natura effettuate nell’anno 2020 finalizzate a finanziare gli interventi per l’emergenza COVID – 19. |
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INDENNITA’ UNA TANTUM (ART. 27)
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PROFESSIONISTI TITOLARI DI PARTITA IVA (GiA’ ATTIVA AL 23.02.2020) E CO.CO.CO ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA
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Riconoscimento di un’indennità, per il mese di marzo, pari ad € 600,00, erogata dall’INPS previa domanda. □ Attenzione! L’indennità non costituisce base imponibile ai fini delle imposte sui redditi. Sono esclusi gli iscritti alle casse di previdenza obbligatoria e i titolari di pensioni. |
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SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI ALLE ATTIVITA’ DI LIQUIDAZIONE, CONTROLLO, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO (art. 67) |
ENTI IMPOSITORI |
Sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di:
Per lo stesso periodo sono, altresì sospesi i termini per le risposte alle istanze di interpello e di consulenza fiscale.
Prolungamento di due anni dei termini per l’accertamento dell’anno d’imposta 2015.
□ Attenzione! Per quanto riguarda il contenzioso, si evidenzia che per le parti processuali diverse dagli enti impositori (dunque, per i contribuenti), i termini processuali sono sospesi solo dal 9 marzo al 15 aprile 2020!
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SOSPENSIONE DEI TERMINI DEI VERSAMENTI DEI CARICHI AFFIDATI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE (art. 68) |
A TUTTI I CONTRIBUENTI |
Sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da:
in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020.
□ Attenzione! I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020.
Differimento al 31 maggio 2020 della rata scaduta il 28 febbraio relativa alla “Rottamazione-ter” e della rata in scadenza il 31 marzo del “Saldo e stralcio”.
□ Attenzione! Dalla lettura sistematica delle norme non sembrerebbero sospesi i termini di versamento delle somme dovute a seguito di:
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RINVIO UDIENZE E SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI E PROCEDURALI (art. 83) |
RINVIO UDIENZE |
Sono rinviate d’ufficio, a data successiva al 15 aprile 2020, tutte le udienze fissate presso le Commissioni tributarie dal 9 marzo al 15 aprile 2020.
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SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI E PROCEDURALI |
Sospensione del decorso dei termini procedurali e processuali, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020. Quali:
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