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Il Consiglio Nazionale Forense, nella seduta amministrativa del 20 Aprile 2020 ha approvato le linee guida(Scarica il pdf) per i procedimenti in materia di diritto di famiglia nella fase di emergenza Covid-19.
Il Consiglio nazionale forense (Cnf) ha varato nuove linee guida sulla gestione dei procedimenti che riguardano la famiglia. Uno strumento ad hoc per il periodo in cui resteranno in vigore le restrizioni causa epidemia di Covid-19, “limitatamente al periodo di emergenza e comunque non oltre la data del 30 giugno“, come si legge sul documento di approvazione.
Procedimenti di natura consensuale separazioni e divorzi
Fino alla cessazione della fase emergenziale è ammesso il deposito esclusivamente telematico di ricorsi per separazione consensuale, divorzio congiunto, ricorso congiunto ex art. 337 bis c.c., ricorso congiunto ex art. 710 c.p.c. e ricorso congiunto ex art. 337 quinques c.c.
Nelle ipotesi di separazione consensuale, divorzio congiunto, ricorso congiunto ex art. 337 bis c.c.,ricorso congiunto ex art. 710 c.p.c. e ricorso congiunto ex art. 337 quinques c.c., i difensori – a causa dell’emergenza epidemiologica e delle sottese esigenze di tutela della salute, che impongono, tra le altre cose, il rispetto del distanziamento sociale – potranno convenire sulla scelta della c.d. trattazione scritta
Procedimenti di natura contenziosa:
La previsione normativa che in queste udienze le parti siano sentite personalmente e che sia tentata la conciliazione (artt. 708 c.p.c., comma 4, Legge n. 898/1970 e succ. modif.) comporta che la scelta di celebrazione dell’udienza tramite collegamento da remoto possa trovare giustificazione, pur dandosi atto che la progressiva introduzione della stessa dovrà tuttavia avvenire gradualità e, comunque, previa comunicazione della disponibilità dei difensori delle parti, che si impegnano a comunicarla al Tribunale laddove ritengano che detta modalità sia compatibile con le esigenze della difesa.
Quindi, se i difensori delle parti sono disponibili, si può procedere con udienze da remoto. Altrimenti, in tutti quei casi in cui la situazione si presenta come più delicata, ad esempio perché la coppia ha figli piccoli o per problematiche particolari, il giudice può decidere di ricorrere all’udienza ordinaria, su segnalazione dei legali.
Negoziazione assistita
Quanto agli accordi di negoziazione assistita, anche qui si compirà tutto in un clic. In particolare, deposito in Procura, nulla osta o autorizzazione agli avvocati e trasmissione agli ufficiali di Stato civile avverranno via pec. Si procederà da remoto anche per confermare l’autografia delle sottoscrizioni. Qualora l’accordo non dovesse essere autorizzato dalla Procura, il presidente del tribunale fisserà una nuova udienza. Anche virtuale, se i legali accettano