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Con l’articolo 1138 del Codice civile, invece, si dispone, attraverso “le norme del regolamento” condominiale, che non si può vietare di possedere o detenere animali domestici a meno che una regola condominiale vieti la loro presenza negli appartamenti con un voto all’unanimità. Inoltre, nessuno può impedire che i cani escano sui balconi, nessuna legge lo vieta.
Ovviamente gli animali non devono arrecare disturbo agli altri condomini, ed è indispensabile seguire delle norme dettate dal codice civile, penale e soprattutto dal buon senso:
- non devono emettere rumori che superino la tollerabilità
- non devono emettere odori che possano infastidire i vicini derivanti da cuccia, lettiera etc…
- gli escrementi non possono cadere nei balconi sottostanti creando pericolo per la salute o, semplicemente, sporcando la proprietà altrui.
In poche parole, non devono disturbare la quiete pubblica o danneggiare la proprietà altrui, ad esempio in caso di caduta delle loro deiezioni. Se dovesse succedere che la pipì del cane finisse ai piani sottostanti, sporcando la biancheria stesa del vicino, e soprattutto se ciò avvenisse ripetutamente, si potrebbe parlare del reato di getto pericoloso di cose. (Cassazione penale, sez II, 02/02/2018, n.13970)
Divieto di detenzione del cane sul balcone, solo in alcuni territori
In linea generale, quindi, tenere un cane su un balcone a meno che questo non rechi danno agli altri, non è reato. Secondo alcuni regolamenti comunali per la tutala del benessere dell’animale, c’è il divieto di detenzione dei cani sul balcone per un arco di tempo prolungato. Ad esempio, a Milano è prevista una sanzione per chi lascia il cane sul terrazzo come illecito amministrativo.
Nel caso in cui invece l’animale soffra, a causa del troppo caldo o freddo, il proprietario potrebbe essere denunciato per procurate sofferenze o lesioni e quindi per il reato di maltrattamento o abbandono.
In poche parole i cani sul balcone non sono vietati in linea di massima, ma è necessario avere il senso civico per non disturbare i nostri vicini, facendo anche molta attenzione alle esigenze dell’animale, in modo tale che non possa subire colpi di calore o si ammali per eccessivo freddo.
Il problema degli odori molesti
Altro aspetto sgradevole a proposito di escrementi animali in condominio è quello degli odori molesti. Anche in questa circostanza, se il proprietario non provvede a rimuovere le deiezioni del proprio animale, possono configurarsi gli estremi del reato penale. Vale la pena ricordare, in questo senso, la sentenza n.35566/2017 della Corte di Cassazione. Nel caso in questione, rifacendosi agli articoli 110 c.p. e 674 c.p., è stato riconosciuto il reato di “getto pericoloso di cose” su proprietà privata di comune o altrui uso. In pratica, si trattava dei cani di due coniugi, che con le loro deiezioni non rimosse avevano provocato odori molesti, contestati dai proprietari del giardino confinante. I giudici che si sono pronunciati in merito hanno valutato come fossero stati superati i limiti della normale tollerabilità delle esalazioni dovute alla cattiva pulizia e agli escrementi prodotti dai cani.
In alternativa al penale, si può agire in via civile per ottenere un ordine a “bonificare” l’area eliminando, ad esempio cuccia e lettiera dal balcone o comunque allontanandole dal confine con l’altro appartamento.
Se provvedere a rimuovere gli escrementi animali in condominio è compito dei proprietari degli stessi, va precisato che iniziative personali di pulizia delle parti comuni possono essere oggetto di sanzioni. Come nel caso di una donna condannata dalla sentenza n.46149/2016 della Corte di Cassazione sempre ai sensi dell’articolo 674 del Codice Penale. La donna aveva sparso della creolina nel cortile condominiale per eliminare le esalazioni dovute agli escrementi del gatto dei vicini. Essendo la creolina una sostanza chimica potenzialmente nociva, l’averla sparsa in spazi comuni è stato inquadrato nel “getto pericoloso di cose”. In pratica, l’iniziativa ha messo a repentaglio la salute degli altri condomini e questo ha determinato la condanna.