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Un’importante sentenza del Giudice di Pace di Montoro ha accolto la domanda, proposta dallo Studio Legale Buonanno. A seguito del diniego al rimborso da parte della compagnia aerea la quale, nel negare il diritto, aveva rappresentato che il ritardo fosse dipeso da circostanze eccezionali, cioè il maltempo, il passeggero si è rivolto al portale www.formulapro.it, e lo Studio Legale Buonanno ha proposto la domanda per ottenere il rimborso.
Il Giudice di Pace di Montoro, con sentenza n.243/2020, ha disposto il rimborso per il passeggero del volo Parigi-Napoli.
Il maltempo non esime le compagnie aeree dal rimborso ai passeggeri per i voli che atterrano con oltre tre ore di ritardo. E’ quanto ha sentenziato il Giudice di Pace di Montoro (Dott.ssa Lucia Cammarota) la quale ha dato ragione a un passeggero che si era visto negare il rimborso previsto dalla normativa vigente dopo essere arrivato all’aeroporto di Napoli (Capodichino), tratta Parigi-Napoli, con oltre tre ore di ritardo sull’orario previsto.
Il giudice Cammarota, facendo leva sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, ha, pertanto, accolto la tesi dell’avvocato irpino, e ha precisato che gli attuali ritrovati tecnologici rendono possibile il decollo e/o l’atterraggio degli aeromobili anche con le condizioni di tempo più proibitive.
Secondo l’Avvocato Giulio Buonanno, la pronuncia in favore del passeggero, assume una notevole importanza in materia. Il cattivo tempo non può essere considerato un evento eccezionale o imprevedibile. Il maltempo è circostanza ordinaria e prevedibile contro la quale una compagnia si può e si deve attrezzare.
Questa sentenza, conclude l’Avvocato, avallata dalla giurisprudenza comunitaria, sarà di supporto per il riconoscimento dei diritti dei passeggeri i quali, per i ritardi superiori alle tre ore, molto spesso non hanno alcun ristoro economico. Le compagnie aeree si sottraggono alle proprie responsabilità trincerandosi dietro generiche motivazioni classificando il maltempo come condizione di eccezionalità.