Furto in appartamento: responsabilità del condominio?

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Capita di frequente, purtroppo, di dover subire un furto in appartamento con tutte le conseguenze che ne derivano per quanto concerne i danni patrimoniali e morali. Ma quali sono i casi in cui il condominio è responsabile? La giurisprudenza ha individuato alcune ipotesi nelle quali si ritiene configurabile la responsabilità del condominio.

Inadeguatezza dell’impianto di videosorveglianza

Il condominio risponde delle carenze del sistema di sorveglianza se hanno facilitato il furto nel locale. Lo ha deciso il Tribunale di Latina, II sezione civile, nella sentenza del 20 settembre 2018. Qualora il sistema di vigilanza risulti inadeguato o mal funzionate, il condominio risponde dei danni conseguenti al furto subito da un condomino, qualora lo stesso sia anche custode dell’impianto, tenuto alla sua conservazione, tanto da sopportarne le spese di manutenzione. Ciò a prescindere dal fatto che l’impianto sia stato concesso in comodato al condominio da una società incaricata del controllo del sistema di allarme, specie quando le carenze strutturali e il malfunzionamento del predetto impianto siano state dalla stessa già segnalate al condominio.

Il condominio quindi, può essere ritenuto responsabile del furto nel caso in cui l’impianto di videosorveglianza che è stato istallato è malfunzionante o non adeguato a proteggere l’edificio

Furto in appartamento: se la colpa è del portone di ingresso

Lo stesso principio si può applicare per qualsiasi altro servizio condominiale non funzionante come per il caso del portone d’ingresso. Si pensi ad un palazzo al cui interno si possa accedere facilmente per via del guasto alla serratura che consente l’ingresso nell’atrio comune e, di lì, alle scale e agli appartamenti. L’amministratore, in quanto supervisore di ogni parte comune dell’edificio e della sicurezza dello stabile, è tenuto ad attivarsi immediatamente, con o senza le segnalazioni da parte dei proprietari. Se non lo fa è responsabile in prima persona. Chiaramente, le segnalazioni ricevute in passato dagli interessati aggravano la sua posizione. Seguendo la stessa linea interpretativa sposata dal Tribunale di Latina, resta tuttavia la corresponsabilità del condominio che ha, non provvedendo alla riparazione del portone, agevolato l’ingresso dei malviventi nelle unità immobiliari.

 

Furto in appartamento: se la colpa è dei ponteggi

Se, su una facciata qualsiasi del tuo palazzo, sono stati installati dei ponteggi necessari all’esecuzione di alcuni lavori di ristrutturazione, l’ingresso dei ladri potrebbe essere stato agevolato proprio da tale struttura che conduce fino alle finestre degli appartamenti e dall’assenza di un adeguato sistema di allarme.

Di tanto si è occupata più volte la giurisprudenza e, da ultimo, la Cassazione con ordinanza n. 26697 del 22/10/2018. Ma chi è responsabile: la ditta edile o il condominio?

Innanzitutto, potrebbe essere configurabile la responsabilità della società esecutrice dei lavori. All’appaltatore può essere, in particolare, contestata l’omessa adozione delle cautele necessarie per impedire l’uso anomalo dei ponteggi se, trascurando le più elementari norme di diligenza e perizia ha agevolato l’accesso ai ladri e il furto nell’appartamento. L’impresa appaltatrice per andare esente da responsabilità deve dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie proprio per evitare il verificarsi di tali fatti.

 

Ma si può parlare anche di una responsabilità del condominio. In base al nostro codice civile, difatti, chi ha il beneficio dell’opera dei sottoposti ne sopporta anche i rischi. La colpa del condominio potrebbe essere stata nell’aver esonerato la ditta appaltatrice dall’installazione di un impianto di allarme collegato ai ponteggi, da attivare durante la notte (precauzione alla quale, di solito, le società fanno corrispondere un aumento del prezzo per i lavori).

Il condominio poi potrebbe essere considerato responsabile per aver scelto un appaltatore inadeguato per l’esecuzione dell’opera, oppure quando l’impresa è stata una semplice esecutrice degli ordini del committente; oppure, ancora, se l’amministratore abbia omesso di sorvegliare l’operato dell’impresa appaltatrice.

 

Rispetto alla richiesta di risarcimento del danno, il danneggiato ha comunque l’onere di dimostrare che tra il fatto illecito e il danno subito sussista un nesso di causalità: il danneggiato, in altre parole, deve provare che la condotta del presunto responsabile è stata la condizione che ha permesso il verificarsi dell’evento.

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