Senza consumazione posso sedermi al bar?

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Sarà capitato a tutti di entrare in un bar e notare che c’era qualcuno seduto che non consumava o di esercenti che hanno avuto la fatidica domanda “Posso usare il bagno?” e poi hanno visto il “non cliente” andare via, e allora sarà lecito chiedersi: posso entrare al bar senza consumare? Oppure, posso sedermi ai tavolini all’aperto del bar senza ordinare nulla? Chiariamo subito che quando parliamo di “bar” definiamo un luogo aperto al pubblico, quindi accessibile a tutti, ma seguendo alcune condizioni. Quando ci si siede ai tavolini di un bar, implica che chi usufruisce di un servizio dovrebbe pagare il coperto perché si sta occupando un posto. Oltre che per una questione di cortesia sedersi davanti a un bar, non consumare, alzarsi ed andarsene non è corretto neanche dal punto di vista legale. Si tratta di un luogo aperto al pubblico, e come un museo o un cinema dove è necessario pagare il biglietto, al bar si è soggetti all’obbligo di fare almeno una consumazione. Chi non consuma, insomma, non ha diritto ai servizi offerti dal bar, incluso il diritto di sedersi, sia al tavolo che su uno sgabello, dato che il bar, nonostante sia un luogo aperto al pubblico, è sostanzialmente privato. Dunque, anche se non si fa un illecito, il proprietario ha tutto il diritto di contestare la brutta abitudine di occupare i tavolini e le sedie senza ordinare niente.

Per capire la differenza si può pensare ad un luogo pubblico, ad esempio la piazza, in questo caso si può usufruire dei servizi (sedersi su una panchina senza pagare) perché trattasi di un luogo liberamente fruibile.

Il barista può negare l’accesso a chi entra e non consuma?

Dalla premessa fatta, consegue che il titolare o chi ne fa le veci, può allontanare dal bar il cliente che non consuma, non paga o in una qualunque altra situazione il cliente risulti molesto.

Lo stesso discorso può essere fatto per il bagno del bar, il “non cliente” non può chiedere di usufruirne senza aver consumato e senza intenzione di consumare o comunque pagare il servizio di cui usufruisce.

D’altronde l’articolo 187, regolamento attuazione T.u.l.p.s. (Testo unico leggi pubblica sicurezza) stabilisce che gli esercenti non possono, senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo, ma è appunto previsto il pagamento di un prezzo.

In sintesi, che il gestore del bar faccia valutazioni di opportunità e decida di non cacciare il “non cliente” non vuol dire che lo stesso abbia il diritto di entrare, sedersi, usufruire dei servizi.

Posso utilizzare il bagno di un locale senza consumare?

Come già chiarito, il bar è un esercizio privato aperto al pubblico, conseguentemente, anche il bagno al suo interno non è un’area pubblica e, pertanto, non deve necessariamente essere reso accessibile a chiunque ne faccia richiesta.

Non è corretto considerare i locali pubblici quali bar e ristoranti come bagni pubblici. Di norma il bagno nei locali pubblici è riservato a chi consuma nel locale stesso e quindi ne diventa cliente. Il cliente non può usufruire della toilette senza aver effettuato una consumazione: il mantenimento e la pulizia dei servizi hanno un costo per il gestore del locale, da cui deriva quindi la legittimità della richiesta di consumare.

Tutto ciò finora esposto è stato chiarito dalla sentenza del TAR Toscana, n. 691 del 18/2/2010, risultato di un ricorso contro la Delibera del Consiglio Comunale di Firenze, n.69 del 24 luglio 2007, che all’art. 29, comma 3, imponeva ai locali pubblici di garantire l’uso a titolo gratuito del bagno “a chiunque ne facesse richiesta”. La sentenza del TAR Toscana afferma che “l’eccessiva gravosità economica” dell’obbligo di fornire gratuitamente l’uso del bagno potrebbe comportare una limitazione della libertà di iniziativa economica, in violazione dell’art. 41 Cost. La prova di questa gravosità, indica la sentenza, “si coglie agevolmente nel fatto che l’erogazione dello stesso servizio da parte del Comune (tramite la predisposizione di bagni pubblici) è onerosa e non gratuita” e che quindi “il Comune di Firenze pretende di imporre ai privati di rendere a titolo gratuito una prestazione che, allorché venga resa dal Comune medesimo, è, invece, a titolo oneroso”. Il diritto di usufruire dei servizi igienici dei locali pubblici è quindi riservato a chi consuma, mentre i bagni pubblici sono a disposizione di tutti e prevedono una tariffa fissa per essere utilizzati.

I locali pubblici sono obbligati ad avere un bagno a norma e funzionante?

Chi detiene un pubblico esercizio ha l’obbligo di avere sempre un bagno a norma e funzionante, gli unici possibili giustificati motivi sono l’inagibilità temporanea o il fatto che il bagno sia occupato, sempre temporaneamente, da un’altra persona.

Chi possiede un esercizio di somministrazione e non ha un bagno a norma e funzionante è sanzionabile. Il consumatore o la consumatrice a cui è impedito l’uso del bagno perché non presente o perché inagibile può chiamare la polizia municipale per una verifica. Nel caso in cui effettivamente il bagno risultasse non esistente o non a norma e/o funzionante, chi possiede l’esercizio di somministrazione dovrà pagare una multa.

Questo riguarda tutti gli esercizi con un’attività di somministrazione di alimenti e bevande che prevedono una sosta da parte di chi consuma, come bar, ristoranti, pizzerie, trattorie, tavole calde, self service, fast food, birrerie, pub, enoteche e simili. Non è invece obbligatorio nei locali in cui è previsto solo l’asporto o dove il consumo è immediato, come pizzerie d’asporto, rosticcerie o gelaterie. Il fatto che i locali pubblici debbano avere un bagno, però, non significa che chiunque abbia diritto ad usufruirne. Come abbiamo visto, il bagno è riservato a chi è cliente, per cui se una persona non ha consumato presso l’esercizio commerciale non ha diritto di utilizzarlo, e non ci sono eccezioni legate alla necessità di usufruirne.

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