È obbligatorio affiggere al di fuori della propria abitazione il cartello “Attenti al cane”?

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Camminando in strada non è così difficile imbattersi in un cartello con su scritto “Attenti al cane” che solitamente viene apposto fuori da un cancello, per segnalare che al di là dello stesso c’è un cane.  Malgrado sia molto diffusa questa segnalazione non ha natura obbligatoria ma è a discrezione dei proprietari dell’animale.

Infatti in Italia non è prevista una specifica legge su quest’aspetto, motivo per il quale la presenza o meno del cartello non è in alcun modo influente nel calcolo delle responsabilità dei proprietari di animali qualora quest’ultimi arrechino danni a soggetti terzi.

Il cartello in questione, dunque, non ha alcun valore legale ma ha la sola funzione informativa che mette in guardia i terzi ed evita che entrino nel recinto ma il proprietario non può dirsi esonerato dal custodire adeguatamente l’animale per evitare aggressioni e avrà degli obblighi da adempiere assicurando il cane a un guinzaglio o a una catena oppure custodendolo in una zona dell’abitazione o del giardino che non gli consenta di avvicinarsi agli estranei o di scappare”. (Cassazione sent. n. 17133/2017).

Di chi è la responsabilità per il comportamento del cane?

In base a quanto già in parte accennato, a rispondere del comportamento del cane è chi lo custodisce nel momento in cui l’animale arreca danni a terzi. Tale figura può anche essere diversa dal proprietario effettivo e, dunque, la responsabilità può ricadere anche sul coniuge che porta il cane a fare i suoi bisogni, sugli amici del proprietario che curano il cane per un certo periodo o sui dog sitter. In base a quanto previsto dall’articolo 2052 del codice civile “chi ha in custodia il cane è responsabile dei danni che provoca, anche nel caso in cui l’animale riuscisse a fuggire dal luogo di custodia” e ancora “la responsabilità civile non è condizionata dalla malafede, ma è di natura oggettiva: se il fatto si verifica si è automaticamente responsabili”. Volendo dirla in parole più semplici, il fatto che un cane arrechi un danno ad un terzo evidenzia di fatto la presenza di una responsabilità oggettiva da parte di chi lo custodisce.

Altro articolo molto importante in tema di responsabilità sul comportamento del cane è il 672 del codice penale. Questo stabilisce che “chiunque non provveda adeguatamente alla custodia del cane o lo lasci in mano a soggetti inesperti debba pagare una sanzione da 25 a 258 euro”, ma tale reato “si verifica solo se il padrone lascia il cane incustodito e libero”. In tutti gli altri casi a rispondere sarà chi detiene l’animale o lo ha in custodia.

Doverosa specifica riguarda infine le responsabilità dei minori: anche il figlio del proprietario di un cane può essere considerato responsabile in caso di danni a terzi, ma, a fini penali per il reato di lesioni, è perseguibile solo se ha già compiuto 14 anni. Per quanto riguarda il risarcimento del danno arrecato dall’animale a terzi, entrando dunque nel campo del diritto civile, questo grava sempre sul padre e sulla madre del giovane, sempre che non abbia già compiuto 18 anni e sia dunque maggiorenne.

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