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Frequenti sono gli incidenti dovuti all’uso dell’ascensore, come ad esempio la cabina che si blocca improvvisamente facendoci cadere perché si rompe il dispositivo di rallentamento, oppure la caduta all’uscita dall’ascensore a causa del dislivello tra cabina e piano di calpestio. Le lesioni che possono derivare da questo tipo di incidenti possono essere gravi, senza contare lo stato di panico e ansia generato dal blocco dell’ascensore. Ci si chiede, quindi, di chi è la responsabilità in caso d’incidente con danni a condòmini o terzi, passeggeri dell’ascensore condominiale.
Il condominio è responsabile dei danni causato dall’ascensore malfunzionante?
In caso di danni derivanti dal malfunzionamento dell’ascensore, il responsabile è -almeno in linea teorica – il condominio; questi è infatti il custode dell’apparecchio. Abbiamo detto «in linea teorica»: questo perché non è dovuto invece alcun risarcimento se il condominio riesce a dimostrare che l’evento si è verificato per un «caso fortuito», ossia un episodio imprevedibile e inevitabile come potrebbe essere la condotta imprudente del terzo. Ebbene, secondo la giurisprudenza, l’ascensore non può considerarsi di per sé un oggetto pericoloso, per cui le ipotesi di danno determinato dalla distrazione altrui sono più frequenti di quelle in cui invece il condominio è responsabile per omessa manutenzione.
I fatti di causa
La vicenda origina da un incidente verificatosi in un ascensore condominiale malfunzionante che ha portato all’infortunio di due condòmini che, mentre sono in ascensore, si accorgono di un malfunzionamento dell’impianto. Il mezzo, infatti, aveva prima raggiunto rapidamente il secondo piano, bloccandosi e riprendendo poi la discesa in maniera brusca, fermandosi poi definitivamente tra il primo e il secondo piano, con conseguente intervento dei Vigili del fuoco per “liberare” i passeggeri e del Pronto soccorso.
I malcapitati, a causa delle gravi lesioni subite, hanno chiesto il risarcimento del danno al condominio poiché sostengono che il sinistro si è verificato per responsabilità esclusiva del condominio il quale, in qualità di custode delle cose comuni, aveva l’onere di segnalare adeguatamente i pericoli.
I condòmini ottenevano il risarcimento dei danni subiti direttamente dal condominio e nello stesso momento, agiva a sua volta nei confronti dell’azienda preposta alla manutenzione dell’ascensore, chiedendo a tale ditta il rimborso di quanto risarcito al soggetto danneggiato in quanto ritenuta colpevole di non aver correttamente riparato il guasto già verificatosi.
Responsabilità del condominio o della ditta manutentrice?
La Suprema Corte ha però precisato che, se il malfunzionamento dell’ascensore che procura danno a terzi dipende da errata manutenzione dell’impianto, il condominio può rivalersi nei confronti della ditta appaltante incaricata
Secondo il condominio, infatti, il malfunzionamento era già presente prima dell’incidente e la ditta non aveva mai provveduto alla corretta manutenzione dello stesso, né tantomeno era intervenuta su richiamo del condominio, rendendosi di fatto responsabile pienamente dell’accaduto.
Quest’ultimo, ha obiettato di non essere responsabile essendo stato provocato il danno unicamente dalla condotta di un terzo e il difetto dovuto ad un vizio di progettazione del vano ascensore che non si era mai manifestato prima dell’incidente né poteva essere sospettato
La sentenza
Secondo la giurisprudenza consolidata, il conferimento dell’incarico di manutenzione dell’ascensore ad una ditta esterna non esonera l’amministratore di condominio dal potere-dovere di esercitare il controllo del corretto funzionamento dell’impianto e di intervenire allo scopo di eliminare situazioni di pericolo che possano insorgere dallo stesso. L’ascensore è parte comune dell’edificio condominiale, per cui l’amministratore è tenuto alla manutenzione ordinaria degli impianti e delle parti comuni, e, quindi, “a compiere gli atti conservativi”.
Tali conclusioni sono essenziali al fine di evitare che si determini un vuoto nella vigilanza e custodia nel caso di affidamento della manutenzione di beni e servizi comuni ad un’impresa specializzata ove quest’ultima ometta di effettuare le dovute opere di manutenzione, o non sia autorizzata dal condominio ad effettuare lavori di straordinaria manutenzione.
Il Tribunale di Bari, dopo aver evidenziato quali sono le peculiarità che contraddistinguono la responsabilità da cose in custodia, con sentenza n. 2877 pubblicata lo scorso 29 settembre ha ritenuto responsabili dei danni non patrimoniali occorsi ai condòmini, per la cattiva manutenzione dell’impianto ascensore, sia il condominio che la ditta manutentrice.
Il Giudice, con l’articolo 2051 del Codice civile che disciplina La responsabilità da cose in custodia conclude che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia.