
1′ di lettura
Quando l’emergenza sanitaria da Coronavirus sarà terminata, le famiglie italiane si troveranno ad affrontare un’altra emergenza: quella economica. Se già in epoca antecedente all’infido Covid-19 si faceva fatica a far quadrare i conti, figuriamoci ora.
Ma cosa succederà sul fronte mantenimento dei figli di genitori separati?
La riduzione dell’attività lavorativa causata dalla pandemia e il conseguente calo del fatturato giustificano la riduzione dell’onere posto a carico del genitore onerato di corrispondere un assegno di mantenimento per i figli.
È quanto stabilito dal Presidente del Tribunale di Terni nella recentissima ordinanza depositata il 16 luglio 2020.
Nel caso in esame, due coniugi, nell’ambito del giudizio di divorzio, avevano chiesto la rideterminazione dell’importo dell’assegno di mantenimento per i figli, posto a carico del marito.
Nello specifico, la moglie aveva chiesto un aumento dell’importo, giustificato dalla necessità di essere coadiuvata nell’accompagnamento a scuola dei figli, a causa dell’asserita mancata collaborazione paterna, mentre il padre aveva domandato una riduzione dell’importo motivata dai costi del canone di locazione della casa nella quale si era trasferito dopo l’assegnazione della casa familiare alla moglie, dai recenti problemi di salute che l’avevano costretto ad interrompere l’attività libero professionale per il periodo di convalescenza a seguito di un intervento subito nonché dalle difficoltà economiche determinate dalla pandemia in corso, che aveva interrotto la sua attività di libero professionista e causato una notevole contrazione del reddito percepito.
Ebbene, il Presidente del Tribunale competente, rilevando che l’attività del marito consisteva principalmente nella consulenza a piccole imprese, notoriamente, e maggiormente, colpite dalla crisi economica in atto, ha ritenuto che dovesse presumersi la contrazione dei redditi del libero professionista e, pertanto, ha accolto la domanda di riduzione dell’onere a carico del padre per il mantenimento dei figli da 350 a 200 euro, riservando la possibilità di una successiva rideterminazione dell’assegno, anche con effetto retroattivo, in caso di successivo accertamento circa la ripresa dei pregressi livelli reddituali o l’invarianza dei redditi percepiti.
Giova sottolineare che tutto quanto sopra esposto è stato prontamente provato dal ricorrente attraverso la produzione di documenti da cui risultavano tutte le spese cui il medesimo doveva far fronte unitamente alla forte contrazione dei redditi subita nel corso della pandemia.
Alla luce di quanto sopra pertanto il Tribunale ha ritenuto che deve presumersi la contrazione dei redditi del resistente libero professionista a causa della pandemia, che ha comportato l’interruzione dell’attività libero professionale per circa due mesi, non riscontrando al contrario una riduzione della capacità economica della moglie, che al contrario, essendo dipendente presso una pubblica amministrazione, non è andata incontro alle stesse difficoltà economiche dell’uomo.