Patente deteriorata o illeggibile: possono ritirarmela?

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La tua patente non è ancora scaduta, ma le sue condizioni sono ridotte ai minimi termini. A furia di prenderla e riporla nel portafogli, tutti i numeri presenti sulla tessera sono sbiaditi e difficilmente leggibili. Una circolare del 1999 emanata dal Ministero degli Interni ha attribuito la legittimazione alla polizia di ritirare la patente illeggibile. Se il certificato, infatti, non è considerato “idoneo” non è possibile capirne la reale titolarità dell’abilitazione alla guida. Secondo il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione una patente deteriorata «non è più nello stato materiale di assolvere non solo alla funzione di certificazione della titolarità dell’abilitazione, ma neanche alla funzione di identificazione personale del conducente».

Non si rischiano sanzioni nel momento in cui si circola con la patente deteriorata e/o illeggibile ma, dalla lettura della circolare emerge chiaramente che gli organi accertatori hanno la facoltà, ma non l’obbligo, di provvedere al ritiro della patente deteriorata. Le circolari infatti sono meri atti interni che non vincolano i dipendenti come farebbe una norma di legge. Spetta quindi all’agente accertatore stabilire di volta in volta se una patente è deteriorata al punto da rendere necessario il suo ritiro e la sua sostituzione.

È vero che questo potere non è specificato in nessuna legge, ma – a detta del ministero – si può comunque desumere da un principio generale del nostro ordinamento in forza del quale l’organo accertatore, chiamato a verificare la validità della patente di guida dell’automobilista, può procedere al ritiro tutte le volte in cui detta patente è deteriorata e quindi non può più assolvere alla sua tipica funzione che è quella di identificare il relativo titolare.

La polizia che procede al ritiro della patente illeggibile deve trasmetterla direttamente al competente Ufficio della motorizzazione per l’adozione dei conseguenti adempimenti.

Il documento di guida risulta deteriorato quando non sono leggibili i seguenti dati:

1.        gli estremi di riconoscimento del documento;

2.        i dati anagrafici del titolare;

3.        la data di scadenza;

4.        la fotografia del titolare.

 Nel caso in cui uno dei suddetti elementi non risulti leggibile il conducente dovrà provvedere a richiedere un duplicato della patente presso l’Ufficio di Motorizzazione civile.

Per ottenere il duplicato della patente si dovrà:

1.        compilare il modello TT 2112 disponibile o allo sportello dell’Ufficio della Motorizzazione o online sul portale dell’automobilista;

2.        allegare le ricevute dei due versamenti richiesti, quello di 10,20 euro sul c/c 9001 e quello di 32 euro sul c/c 4028;

3.        2 fotografie uguali, formato tessera, di cui una autenticata;

4.        fotocopia completa della patente e originale in visione;

5.        documento di identità valido.

Se la patente è scaduta o scadrà entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda è necessario presentare anche il certificato medico in bollo (con relativa fotocopia), la cui data non sia anteriore a 3 mesi, rilasciato da uno dei medici abilitati.

Una volta terminata la procedura di richiesta, vi verrà rilasciato un permesso di guida temporaneo da utilizzare fino a quando non riceverete a casa per posta la nuova tessera (tempo di attesa di circa 45 giorni).

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