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Al T.F.R. si applica la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 c.c. e non quella presuntiva triennale di cui all’art. 2956 c.c.
La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15157/2019, torna a pronunciarsi in materia di prescrizione dei crediti di lavoro e, nello specifico, del trattamento di fine rapporto .
Il trattamento di fine rapporto garantisce al lavoratore un importo (liquidazione o buonuscita) commisurato alla sua retribuzione e corrisposto al momento di cessazione del rapporto di lavoro. Si tratta, in sostanza, di una retribuzione differita nel tempo, incrementata per ogni anno di lavoro, cui hanno diritto tutti i lavoratori subordinati
Come si calcola il TFR?
Il Trattamento di fine rapporto, disciplinato dall’art. 2120 del Codice Civile, è determinato da un importo pari e comunque non superiore alla retribuzione lorda dovuta per ogni anno di lavoro, divisa per 13,5. In caso di prestazione di durata inferiore all’anno, l’ importo deve essere riproporzionato, considerando come mese intero ogni frazione superiore a 15 giorni.
Il TFR è inoltre rivalutato al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di una percentuale dell’1,5 % in misura fissa, e con il 75 % dell’aumento dell’indice dei prezzi, quale indicato dall’ISTAT.
Alla formazione del TFR concorrono pertanto diversi elementi, dallo stipendio base ad altri compensi ed indennità che, in linea generale, costituiscono la remunerazione prevista per le prestazioni di lavoro dipendente.
La vicenda
Nel caso oggetto della pronuncia, sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano respinto la domanda di un lavoratore, volta ad ottenere la condanna del datore di lavoro al pagamento di una somma a titolo di differenze di T.F.R., accogliendo l’eccezione di prescrizione presuntiva triennale di cui all’art.2956 del c.c., formulata dalla società datrice.
Avverso la sentenza di secondo grado il lavoratore proponeva ricorso per cassazione.
La Suprema Corte ha ritenuto fondato il relativo motivo di impugnazione.
In particolare, secondo i giudici di legittimità, al trattamento di fine rapporto non si applica la prescrizione triennale presuntiva, ma quella quinquennale prevista dall’art. 2948 del c.c., n. 5.
Si tratta infatti di una retribuzione differita; soprattutto, si tratta di un’indennità di fine rapporto, che non viene erogata o corrisposta periodicamente, essendo riconosciuta annualmente nel suo importo progressivamente maturato.
I termini di prescrizione del trattamento di fine rapporto La prescrizione è un importante strumento giuridico che il nostro ordinamento pone a tutela della certezza del diritto. Disciplinata dall’art. 2934 del codice civile, la prescrizione comporta l’estinzione di un diritto soggettivo che non sia stato esercitato dal titolare nel periodo di tempo indicato dalla legge. Anche il trattamento di fine rapporto è soggetto a termini prescrizionali. Per tale motivo, è sempre necessario che il lavoratore agisca entro i termini previsti per legge per non incorrere nella prescrizione del diritto alla riscossione del tfr.
La Corte ribadisce il proprio consolidato orientamento, secondo cui non è ammissibile l’eccezione di prescrizione presuntiva del credito al trattamento di fine rapporto di lavoro , in quanto la prescrizione del diritto ad ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro e tale diritto non va confuso col diritto, maturante anche nel corso del rapporto, all’accertamento della quota temporaneamente maturata.
Inoltre, La sezione lavoro ritiene di dare continuità all’orientamento secondo il quale le prescrizioni presuntive, che trovano il proprio fondamento solo in quei rapporti che si svolgono senza particolari formalità in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione né rilascio di quietanza scritta, non operano quando il contratto sia stato stipulato per iscritto (cfr. Cass. n. 1392/2016; Cass. n. 11145/2012, Cass. n. 8200/2006; Cass. n. 1304/1995). Ora, poiché l’ onere della prova del fatto che consente l’applicabilità di una data eccezione incombe su chi la solleva, è il datore di lavoro a dover eccepire e provare in sede di merito che il contratto di lavoro sia stato stipulato verbalmente e non per iscritto e si sia sempre svolto senza rilascio di quietanze scritte: cosa che non risultava avvenuta nel caso di specie.
La legge stabilisce espressamente che né il lavoratore né il datore di lavoro possono modificare, mediante accordo, la disciplina prevista dalla legge per la prescrizione del trattamento di fine rapporto. Sono dunque nulli qualsivoglia patti contrari alla legge volti a restringere l’operatività della norma giuridica prevista in tema di prescrizione del tfr. Tutto ciò per tutelare la posizione certamente più “debole” del lavoratore che, almeno all’inizio del rapporto di lavoro, potrebbe anche accettare termini di prescrizione diversi da quelli legali. E’ bene sottolineare, infine, che la disciplina della prescrizione del trattamento di fine rapporto non può essere modificata nemmeno dai contratti collettivi nazionali. Sarà dunque il giudice del rinvio, attenendosi a tali principi di diritto, a dover determinare il TFr spettante al lavoratore.
La prescrizione del trattamento di fine rapporto: quando inizia a decorrere?
La prescrizione del trattamento di fine rapporto inizia a decorrere , ai sensi dell’art. 2935 codice civile, “dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
La prescrizione breve di 5 anni
Con specifico riguardo alla prescrizione del trattamento di fine rapporto, è importante evidenziare che il diritto alla sua riscossione si prescrive, ex art. 2948 del codice civile, in cinque anni. Tale termine inizia a decorrere dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. La prescrizione del trattamento di fine rapporto, inoltre, è decennale quando, ex art. 2953 del codice civile, il diritto alla riscossione del TFR è stato riconosciuto da una sentenza di condanna passata in giudicato.
Tale prescrizione ha, ai sensi dell’art. 2948 codice civile, natura estintiva. Oltre che per il trattamento di fine rapporto, la prescrizione breve quinquennale opera anche per le indennità di buonuscita, per le altre indennità spettanti al lavoratore in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro oppure anche per quei crediti che scaturiscono da differenze retributive riconosciute a seguito di qualifica superiore.