Raccolta differenziata: niente multa al condominio

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La raccolta differenziata è uno dei problemi più seri che l’amministratore di condominio deve affrontare; è obbligatorio per tutti e il non rispetto delle regole prevede l’applicazione di precise sanzioni.

 

La tematica della raccolta differenziata della spazzatura interessa la totalità degli amministratori di condominio che devono districarsi in una giungla burocratica fatta da regolamenti ed ordinanze comunali, che cozzano con i limiti strutturali degli edifici e le esigenze delle singole persone. La raccolta differenziata, inoltre, è stata resa obbligatoria per tutti e sono state definite precise sanzioni per chi non rispetta le norme. Invero, la raccolta differenziata della spazzatura viene organizzata, solitamente, con la consegna da parte del comune o del gestore del servizio all’amministratore di condominio di contenitori in numero e dimensioni commisurate al numero delle utenze presenti nell’edificio per le frazioni di pattume previsto (indifferenziato, carta e cartone, organico, plastica, vetro, ecc.) da collocare all’interno degli spazi condominiali.

I bidoni per la raccolta dei rifiuti sono beni comuni e il loro uso è disciplinato dall’assemblea. Dal momento della consegna dei contenitori destinati alla raccolta, si configurano una serie di obblighi in capo all’amministratore e ai condòmini:

  • l’obbligo di ricevere e custodire i contenitori;
  • l’obbligo di informare i condòmini in merito alle norme per la custodia, la conservazione dei contenitori ricevuti ed il loro utilizzo;
  • l’obbligo di cura, manutenzione e lavaggio dei contenitori assegnati, che sono a carico del condominio e devono essere organizzati dall’amministratore;
  • è un ulteriore dovere dell’amministratore del condominio individuare le aree adatte al posizionamento dei contenitori all’interno dei cortili o degli spazi privati condominiali, tenendo presente che spesso il regolamento comunale prevede anche la distanza che deve essere tenuta tra i bidoni e le eventuali finestre e/o porte di ingresso del condominio.

Si tenga presente che tali contenitori non possono essere collocati in qualsiasi posto.

IL CASO

 

Tribunale di Milano, sentenza del 13.02.2018

“(…) L’ingiunzione opposta prende le mosse, come si evince dalla lettura della stessa, dal rapporto n. (omissis) di A. spa pervenuto al Comune di Milano ai sensi della L. n. 689 del 1981, dal quale emerge che in data 11.5.2012, alle ore 8,10 in M., alla Via (omissis) civico 57/a, “all’interno del cassonetto per la raccolta della carta si è riscontrato la presenza di imballaggi e sacchetti di plastica” condotta che integra la violazione dell’art. 4 Regolamento comunale sul decoro urbano per inosservanza delle norme sulla raccolta dei rifiuti urbani.

(…) Tanto premesso vale osservare altresì come la sanzione sia stata all’evidenza irrogata al Condominio non tanto in qualità di trasgressore persona fisica quanto piuttosto, essendo rimasto ignoto il trasgressore persona fisica, quale responsabile solidale ex art. 6 L. n. 689 del 1981.

Infatti il Condominio pur non sostituendo i singoli condomini ne cura gli interessi, sia con riguardo alla gestione delle parti comuni sia alla gestione delle esigenze dei singoli condomini ma da gestire cumulativamente sulla base di regole interne fissate nel regolamento di Condominio”.

In senso contrario, la sentenza del Tribunale di Torino n. 1027/2018 la quale, in un caso simile a quello affrontato dal Tribunale di Milano, ha accolto il ricorso escludendo l’esistenza di una posizione di garanzia in capo al condominio.

Secondo il giudice torinese “la responsabilità di chi commette un’infrazione è personale e il condominio non è obbligato a vigilare sui bidoni e su cosa vi viene conferito all’interno”. A seguito della pronuncia, si è appreso dalle notizie degli organi di stampa, che il sindaco adito ha criticato il provvedimento in esame. Difatti, secondo il primo cittadino, questa sentenza fa giurisprudenza e lo fa a svantaggio di tanti comuni in quanto mancano le “armi” contro i cittadini incivili, contro coloro che non rispettano l’ambiente e la comunità in cui vivono ed in definitiva non rispettano neanche loro stessi.

Per tali motivi, il sindaco e l’assessore all’ambiente hanno evitato il ricorso in appello in quanto “il rischio di perdere è troppo elevato e noi come ente non possiamo affrontare un giudizio sapendo già di poter soccombere”.

Le spese private non possono essere deliberate dall’assemblea

Su tale aspetto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che se c’è un danno e questo danno non è riconosciuto da alcuno dei condomini come conseguenza di una propria azione/omissione, “l’assemblea non può imputarne il costo a chi ritiene responsabile, ma deve ripartire la spesa secondo gli ordinari criteri previsti dalla legge o dall’accordo tra le parti fintanto che, eventualmente, non intervenga una sentenza di condanna”.

In nessun caso, salvo riconoscimento del diretto interessato, l’assemblea puo’ addebitare ad un condomino costi per ripartizioni, manutenzione conseguenti a danni che gli altri condomini ritengano a lui imputabili. L’assemblea, dice la Cassazione, non ha poteri di autodichia (si vedano, ad esempio, Cass. 22 luglio 1999 n. 7890 e Trib. Milano 27 aprile 2016 n. 5195).

Il Giudice di Pace di Napoli, con la sentenza n. 369/16 depositata il 31.08.2016, ha accolto il ricorso presentato da un consumatore/associato annullando l’ordinanza ingiunzione emessa dal Comune.
Nel caso specifico i Vigili Urbani del Comune di Ercolano avevano elevato una contravvenzione per mancata raccolta differenziata nei confronti di un cittadino, senza contestargli l’addebito immediatamente, ma identificandolo come obbligato in solido.
Avverso tale verbale il cittadino proponeva ricorso innanzi al Giudice di Pace, a mezzo dell’associazione SOS Utenti Consumatori, ricorso che veniva accolto dal giudice con condanna del Comune anche al pagamento delle spese processuali.

Secondo il Giudice di Pace di Napoli la multa disposta al cittadino non deve solo indicare gli estremi dell’illecito, ma anche identificare, con precisione, il soggetto colpevole. La Giurisprudenza è chiara, e stabilisce il principio generale della responsabilità personale dell’illecito amministrativo commesso.
In poche parole, la responsabilità non può essere attribuita al nucleo familiare, né tantomeno al “capo famiglia” se la condotta illecita l’ha commessa un altro convivente; infatti, la legge è chiara: “risponde della sanzione solo chi materialmente ha commesso l’azione”.

Pertanto, nel momento in cui le autorità recuperino in una busta chiusa, rifiuti di vario genere (come nel caso deciso dal giudice campano) non possono, per ciò solo, inviare la multa al titolare dell’appartamento che paga la tassa sui rifiuti (sulla presunzione che sia stato questi a non osservare l’ordinanza comunale sulla differenziata), ma devono identificare, con precisione, chi ha commesso l’illecito.
Diversamente, invece, si finirebbe per attribuire una responsabilità oggettiva a un soggetto che, invece, non si è macchiato di alcuna responsabilità personale (come nel caso di specie ).

Questo sostanzialmente è il ragionamento operato dal Giudice nell’accogliere il ricorso.
Nella sentenza, infatti, si evince come: « anche in materia di rifiuti vale il principio generale della responsabilità personale dell’illecito amministrativo, il quale impone di fondare l’imputabilità della sanzione amministrativa sull’effettivo trasgressore e non in base a una responsabilità oggettiva e rilevato che nel verbale impugnato “non viene indicato nessun trasgressore, ma soltanto l’obbligato in solido che corrisponde all’attuale ricorrente” si chiedeva “in che modo l’attuale ricorrente viene indicato come persona obbligata in solido”.

Prosegue il Giudice: «dall’esame del verbale di accertamento impugnato si evince che non solo non vi è stata contestazione immediata, ma non sono indicati né gli accertamenti effettuati dalla polizia per giungere ad identificare il trasgressore, né il percorso logico-deduttivo che ha individuato nel ricorrente la persona che ha messo in un contenitore aperto posto su una pubblica via un sacchetto contenente rifiuti indifferenziati».

Non vi è certezza, quindi, che l’autore della violazione sia proprio il ricorrente e dato che non ci sono prove sufficienti ad accertare la responsabilità dell’opponente il ricorso viene accolto, con condanna dell’ente sia all’annullamento del provvedimento impugnato, che al pagamento delle spese processuali.

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