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Le fonti di rumori molesti in condominio possono essere le più svariate: dai tacchi delle scarpe, alle lavatrici, dai cani che abbaiano ai televisori agli elettrodomestici, dalle musiche a volume troppo alto fino agli schiamazzi inconsulti.
Per definirsi molesti i rumori, però, i rumori devono ledere la tranquillità di un gruppo di persone, avere una certa intensità e minare la qualità della vita del condominio o di diversi condomini. Alla luce di questa definizione, vediamo insieme come difendersi approfondendo le leggi in materia.
Il regolamento condominiale stabilisce gli orari in cui è possibile fare rumore e quelli in cui è doveroso e necessario rispettare il silenzio. Solitamente, i rumori più fastidiosi sono concessi dalle 08.00 alle 13.00 del mattino e dalle 16.00 alle 21.00 del pomeriggio/sera. Al di fuori di questi orari dovrai evitare di martellare la parete della tua camera da letto perché sei impaziente di appendere quel bel quadro che ti hanno regalato. Questo in linea generale, naturalmente. Ogni condominio, infatti, decide autonomamente i propri orari, così come può scegliere, ad esempio, di variare in base alle stagioni le fasce orarie in cui è possibile fare rumore e in cui è necessario osservare il silenzio (è questo un caso molto frequente). Se non possiedi la copia del tuo regolamento di condominio, puoi rivolgerti all’amministratore, che ha l’obbligo di consegnartela gratuitamente.
In seguito alla riforma del condominio, entrata in vigore il 18 giugno 2013, i rumori molesti praticati dai condomini fuori dagli orari stabiliti dal regolamento condominiale, possono essere sanzionati dall’amministratore con un’ammenda fino a 200 euro, che può raggiungere quota 800 euro in caso di azione recidiva. L’art. 70 del codice civile recita:
Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino a 200,00 euro e, in caso di recidiva, fino a euro 800,00. La somma è devoluta al fondo di cui l’amministratore dispone per le spese ordinarie. L’irrogazione della sanzione è deliberata dall’assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del Codice.
Se non ritiene di rivolgersi all’assemblea condominiale, colui che desidera far cessare i rumori molesti potrà agire in giudizio, oppure ottenere l’aiuto dell’autorità pubblica.
Chi effettua il controllo dei rumori molesti?
La tutela in sede civile
Dimostrare un rumore è molto più facile di quanto si possa pensare. Nel processo penale non è necessario che a denunciare siano tutti i soggetti molestati, basta anche uno. Per quanto invece riguarda la prova, sia nel processo civile che nel penale si procede nello stesso modo. Il giudice può innanzitutto interrogare i testimoni per verificare se, oltre alle parti in causa, ad essere molestati dalle immissioni acustiche sono stati anche altri soggetti. Diversamente potrebbe nominare un perito fonografico che deve valutare le immissioni acustiche anche tenendo conto dei rumori di fondo.
Questo perché – ribadisce la Cassazione – i rumori diventano illeciti quando superano la “normale tollerabilità”. Per valutare questo concetto bisogna tenere conto di una serie di circostanze come la dislocazione geografica dell’immobile. Ad esempio in una zona urbana, con il traffico delle auto, le voci dei passanti sotto casa e i normali schiamazzi dei centri urbani, il rumore di fondo è più alto per cui è più difficile che i tacchi del vicino o il volume della tv possa dirsi intollerabile. Al contrario, in una zona residenziale o di campagna è più facile superare la soglia della tollerabilità. Ecco perché non si possono fare le prove del rumore del vicino sulla base del criterio del silenzio assoluto (facile in tal caso sarebbe superare la soglia) ma bisogna invece considerare sempre i normali rumori di fondo che si innestano nell’arco di una normale giornata.
La giurisprudenza, su questo punto, ha elaborato il c.d. criterio comparativo ritenendo che, nella valutazione sulla tollerabilità dei rumori, sia sufficiente dimostrare che i rumori del vicino abbiano superato di 3 dB (se verificatisi nelle ore notturne) oppure di 5 dB (se verificatisi di giorno) il c.d. rumore di fondo.
Dice appunto la Corte: «il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante della zona, su cui vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi», e ciò significa che «la valutazione diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma deve essere riferita alla situazione locale, appropriatamente e globalmente considerata». In sostanza, «occorre considerare il complesso di suoni, di origine varia, spesso non identificabile, continui e caratteristici della zona sui quali si innestano, di volta in volta, rumori più intensi (prodotti da voci, veicoli, eccetera), tutti elementi che devono essere valutati in modo obiettivo in relazione alla reattività dell’uomo medio, prescindendo da considerazioni attinenti alle singole persone interessate dalle immissioni (condizioni fisiche o psichiche, assuefazione o meno alla rumorosità)».
Per agevolare l’interpretazione del concetto di normale tollerabilità, un aiuto è giunto dalla Legge 447/1995 (legge quadro sull’inquinamento acustico) e dall’applicazione del c.d. criterio differenziale, che registra la differenza tra il livello di rumore ambientale e livello di rumore residuo.
Le immissioni rumorose, ovvero le generazioni di rumori provenienti da un fondo o da un immobile, sono vietate dalla legge allorquando siano intollerabili, vale a dire qualora determinino un impatto tale da non permettere un’adeguata fruizione della proprietà privata ai vicini di fondo o di abitazione, o nel caso in cui originino un elevato grado di disturbo nei confronti dei residenti negli alloggi attigui alla fonte rumorosa.
A norma dell’art.844,1°comma c.c. il proprietario di un fondo, infatti, non può impedire in ogni caso le immissioni di fumo, calore, scuotimento o rumore provenienti dal fondo attiguo, ma può intimare l’interruzione della produzione rumorosa solo nel caso in cui la stessa superi il limite della normale tollerabilità.
La più recente giurisprudenza di Cassazione (cfr. sent. N. 6136/2018) ha chiarito che il limite di tollerabilità ex art. 844 c.c. non ha carattere assoluto.
La tollerabilità delle immissioni, dunque, andrà valutata caso per caso tenendo conto delle situazioni ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti.
QUANDO SONO TOLLERABILI?
Secondo la giurisprudenza, la valutazione diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma, dovrà essere riferita alla situazione locale, appropriatamente e globalmente considerata (Cass. 17051/2011; Cass. 3438/2010).
Al tal fine, non si potrà prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante della zona, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (c.d. criterio comparativo). È dunque necessario considerare il complesso di suoni, di origine varia spesso non identificabile, continui e caratteristici della zona sui quali si innestano di volta in volta rumori più intensi (prodotti da voci, veicoli, ecc…).
Tutti questi elementi dovranno poi essere valutati in modo obiettivo in relazione alla reattività dell’uomo medio, prescindendo da considerazioni attinenti alle singole persone interessate dalle immissioni (condizioni fisiche o psichiche, assuefazione o meno alla rumorosità; Cass. 38/1976).
RUMORI MOLESTI: LE AZIONI CIVILI
I rumori che non superano la normale tollerabilità dovranno essere semplicemente sopportati: per quelle che, invece, superano il limite summenzionato, sarà possibile tutelarsi in sede civile.
Occorre precisare che, chi subisce rumori molesti da parte del vicino potrà chiedere al giudice di inibire l’attività disturbante, ovvero ordinarne la cessazione oppure imporre misure adatte a ridurre la rumorosità.
Oltre all’azione inibitoria, inoltre, sul piano civilistico sarà possibile, ex art. 2043 c.c., chiedere il risarcimento di una serie di danni: il pregiudizio risarcibile, ad esempio, potrebbe essere quello dovuto alla consistente perdita di valore dell’immobile, oppure dal disturbo della quiete, o ancora per eventuali danni alla salute provocati dall’esposizione prolungata ai rumori.
Sarà onere di chi intende ottenere il risarcimento dimostrare sia il superamento del limite di normale tollerabilità sia il nesso di causalità tra questo e i danni subiti a causa dell’esposizione prolungata ai rumori molesti. Entrambe le azioni (inibitoria e risarcitoria) sono cumulabili e, quindi, potranno essere proposte congiuntamente in un unico procedimento.
Rumori molesti in condominio: il codice penale
A tutelarti dai rumori molesti in condominio è anche il codice penale, che nell’articolo 659 (Disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone), primo comma, recita:
Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino ad euro 309.
Si applica l’ammenda da 103 a 516 euro nei confronti di chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità.
Nel caso del ricorso al codice penale, però, occorre fare due precisazioni:
- affinché l’art. 659 c.p. trovi applicazione, è necessario fornire prova del superamento dei limiti della normale tollerabilitàdi emissioni sonore;
- i rumori molesti devono essere percepiti e ritenuti fastidiosi da un certo numero di condominie non solo dal condomino che vive nell’appartamento adiacente a quello da cui provengono. Solo nel primo caso, infatti, ad essere lesa è la pubblica tranquillità e il reato si configura come penale; nel secondo, invece, potrebbe trattarsi di un illecito civile.
Affinché, nel caso di rumori molesti in condominio, si configuri il reato penale, il giudice chiamato in causa, servendosi degli atti probatori, deve valutare il criterio della normale tollerabilità secondo parametri che devono fare riferimento alla media sensibilità dei condomini.
Stando alla casistica giurisprudenziale, inoltre, la durata del rumore molesto non ha alcuna rilevanza, in quanto il riposo e la tranquillità degli abitanti lo stabilimento possono essere lese anche da un rumore breve e improvviso (Cass. pen. Sez. I, 8 luglio 1987, n. 8252).
QUANDO è REATO
Per stabilire quando un rumore è reato dobbiamo innanzitutto verificare quando può dirsi “intollerabile”. La valutazione non viene fatta sulla base della sensibilità soggettiva della gente e delle loro eventuali esigenze personali di riposo (non perché il vicino è un anziano bisognoso di cure la soglia della tollerabilità si abbassa), ma sulla scorta di un metro oggettivo. Si prende a riferimento cioè l’uomo medio e la sua esigenza di riposo. Ebbene, il giudice, nel valutare se un rumore è molesto o meno deve considerare i seguenti parametri:
- l’intensità del suono
- la ripetizione del suono
- l’orario in cui il suono viene prodotto
- il luogo ove viene propagato il suono.
Contrariamente a quanto si può ritenere, la differenza tra un rumore “reato” e uno che invece è un semplice “illecito civile” non è l’intensità ma la quantità di soggetti molestati. Tanto più è maggiore il numero delle vittime, tanto più è possibile parlare di penale. Infatti, il reato di “disturbo della quiete pubblica” scatta proprio quando in ballo c’è un interesse collettivo, appunto “pubblico”. Il che significa che se il rumore è percepibile da un «numero indeterminato di persone» allora è possibile denunciare il colpevole. Diversamente, quando il rumore è avvertito solo dai confinanti (ad esempio i vicini del piano di sopra e di sotto o il proprietario della casa confinante) allora siamo nell’ambito dell’illecito civile.
Il giudice dovrà, all’uopo, verificare se le immissioni sono, per la loro intensità, tali da travalicare l’ambito spaziale della abitazione immediatamente limitrofa, per accedere anche agli ambienti ulteriori, così determinando quella diffusività, sia pure solo potenziale, della lesione nella quale si realizza la antigiuridicità penale della condotta (cfr. Cass. N. 14596/2018).
Non è necessario che il magistrato disponga una perizia o consulenza tecnica (cfr. Cass. N. 9361/2018) in quanto ben potrà fondare il suo convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, occorrendo ciò nondimeno accertare la diffusa capacità offensiva del rumore in relazione al caso concreto.