Secondo il Codice della Strada, si può guidare con i tacchi, le ciabatte o addirittura scalzi?

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La Legge non vieta di guidare con le ciabatte ma i problemi potrebbero sorgere con l’Assicurazione in caso di incidente.

Con l’arrivo dell’estate e soprattutto dopo una giornata trascorsa al mare o in piscina, cresce la voglia di libertà e con essa il desiderio di non indossare le scarpe e guidare a piedi scalzi, ma il tipico abbigliamento da spiaggia non è adatto per la guida, è sempre preferibile indossare delle scarpe chiuse, (come sneakers, scarpe sportive o mocassini), che impediscano al piede la fuoriuscita accidentale dalla calzatura causando la perdita di sensibilità dei pedali  così da avere sempre il totale controllo del veicolo in ogni situazione reagendo a qualsiasi imprevisto ed evitando situazioni di potenziale pericolo al volante.

Ma cosa ci dice il Codice della Strada?

Nella maggior parte dei Paesi europei però guidare in ciabatte non è esplicitamente vietato, ma guidare indossando ciabatte, o addirittura scalzi, può essere motivo di sanzione per limitazione di libertà di movimento. È necessario, dunque, per la nostra sicurezza e quella degli altri, sostituirle con calzature ergonomiche e aderenti al piede abbandonando anche l’idea di guidare scalzi.

Il divieto di guidare scalzi era in vigore fino al 1993. Il vecchio Codice della Strada, infatti, prevedeva una multa per tutti coloro che si mettevano al volante senza scarpe chiuse, quindi non solo con infradito o ciabatte, ma anche scalzi.

Il nuovo Codice della Strada, invece, non dice nulla in merito al fatto se si possa o meno guidare scalzi. Questo significa che non esiste più alcun articolo che vieti di guidare scalzi, così come non fa menzione di divieti per ciabatte e infradito. Prima non era possibile guidare scalzi perché i sistemi di frenata non erano precisi e sensibili come lo sono oggi. In caso di emergenza era quindi necessario spingere con tutta la forza possibile per evitare incidenti.

A tal proposito, la Polizia Stradale in una nota riporta: “Non esiste più alcun divieto dal 1993 circa l’uso di calzature di tipo aperto (ciabatte, zoccoli, infradito) durante la guida di un veicolo né è vietato guidare a piedi nudi.

Il conducente deve autodisciplinarsi nella scelta dell’abbigliamento e degli accessori al fine di garantire un’efficace azione di guida con i piedi (accelerazione, frenata, uso della frizione)”.

Ma anche se dal 1993, il nuovo CdS ha revocato il divieto di guidare scalzi, bisogna però, essere consapevoli dei rischi che si corrono visto che l’aderenza ed il comfort sui pedali, dati da una calzatura chiusa, non sarà mai paragonabile.

Infatti sul Codice della Strada, negli articoli 140 e 141, c’è scritto che ogni automobilista deve tenere un comportamento tale “che in ogni caso sia salvaguardata la sicurezza stradale” e che il conducente debba “essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”. Pertanto, è legale guidare a piedi scalzi, ma in caso di incidente potrebbero sorgere controversie con la compagnia assicuratrice perché quest’ultima potrebbe appigliarsi a questo particolare per scaricare l’intera responsabilità del sinistro su un conducente non in grado di controllare il mezzo proprio per l’assenza di calzature.

 In caso di incidente l’assicurazione paga?

Come abbiamo visto, guidare scalzi è legalmente consentito, ma il problema potrebbe sorgere in caso di incidente. Infatti, se sul luogo del sinistro dovesse intervenire la Polizia potrebbe annotare nel verbale che il conducente guidava con calzature inadeguate o addirittura a piedi scalzi. Questi dettagli potrebbero essere utilizzati dall’assicurazione che può rivalersi nei confronti dell’automobilista in fase di liquidazione dei danni, per intentare un concorso di colpa al conducente che non sia stato capace di frenare in maniera tempestiva per via delle calzature non idonee.

Toccherebbe così pagare i danni provocati agli altri, comprese le spese mediche e i danni permanenti nel caso l’incidente abbia causato delle lesioni a terzi. Lesioni che potrebbero avere delle conseguenze pesantissime anche per il conducente che ha provocato il sinistro: se si supera la prognosi di 30 giorni, infatti, subentra il penale sulle lesioni gravi in base alla legge sull’omicidio stradale.

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