Si può fare testamento a favore del proprio animale domestico?

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Un italiano su tre ha un animale domestico e molti si chiedono quale destino li attende quando il padrone non ci sarà più: la pet-cat eredità è sempre più diffusa.

 Di tanto in tanto, gli organi di informazione riportano storie di persone facoltose che decidono di lasciare tutti i propri averi all’amato cane o gatto. Ma è davvero possibile?

Attualmente, la normativa del nostro Paese non permette ancora di destinare il proprio lascito ad un animale, a differenza di quanto, invece, già accade in altri Stati come in America, dove è possibile addirittura convenire a nozze con gli animali e vi sono società specializzate nell’organizzazione di cerimonie, come si può riscontrare visitando il sito di “Marry your pet”.Di tanto

In Italia, pur essendoci casi eclatanti di persone pronte a lasciare eredità milionarie ai propri animali, non è possibile fare testamento direttamente in loro favore, in quanto gli animali non possiedono personalità e, tantomeno, capacità giuridica,  ossia sono privi della capacità di essere titolari di diritti e di obblighi. La capacità giuridica è, infatti, riservata alle persone fisiche e a quelle giuridiche, con l’ovvia conseguenza che l’animale potrà essere solo il beneficiario della tutela apprestata dalla legge. Il proprietario può tuttavia garantire agli animali il cibo, l’alloggio e tutte le cure necessarie, dopo la propria morte, nominando come erede una persona di fiducia, oppure un’associazione animalista con il preciso incarico di amministrare l’eredità per conto degli animali stessi. Indicare come erede una seria associazione animalista consente anche di poter dare ulteriori indicazioni per l’utilizzo delle somme in esubero rispetto a quelle necessarie a garantire le esigenze dei propri animali come, per esempio, quelle di costruire un canile o di fornire cibo o medicinali ai canili esistenti.

Per tutelare un animale domestico dopo il decesso del proprietario, sebbene esso non possa essere nominato erede, è possibile provvedere con il testamento.

Come fare testamento? Si tratta di una disposizione testamentaria gravata da un onere che, nel nostro ordinamento, è perfettamente legittima. In questa prospettiva, l’animale domestico non sarà erede, ma diventerà destinatario degli effetti di quella specifica disposizione testamentaria.

Il testatore, proprietario di un animale domestico, quindi, come già detto poc’anzi, con tale atto potrà nominare come erede una persona fisica (un parente o un amico) o una persona giuridica (come per esempio, un’associazione a tutela degli animali), con l’onere che quest’ultima si prenda cura del proprio animale domestico.

Per fare tutto questo basta un testamento olografo, interamente scritto di pugno e firmato dal testatore ma, per evitare possibili manomissioni o contenziosi da parte di soggetti che si ritengano lesi dalle disposizioni testamentarie e vogliano adire le vie giudiziarie, è meglio ricorrere alle forme del testamento pubblico, che ha dei costi maggiori ma dà la sicurezza che il testamento sarà ben fatto e verrà debitamente pubblicato. Per controllare che il privato o l’associazione che ricevono l’eredità la utilizzino secondo le indicazioni del testatore, si può inoltre nominare una persona fidata come esecutore testamentario, con il preciso compito di vigilare che le proprie volontà vengano rispettate.

Cosa accade se l’erede onerato non provvede a prendersi cura dell’animale domestico e quindi a adempiere alla volontà del testatore?

Il nostro ordinamento prevede che chiunque sia interessato, sia moralmente che economicamente, all’adempimento di tale onere, potrà rivolgersi all’autorità giudiziaria, la quale, una volta accertato l’inadempimento, dichiarerà risolta tale disposizione testamentaria se la risoluzione è stata prevista dallo stesso testatore o se l’adempimento dell’onere ha costituito il solo motivo determinante della disposizione testamentaria stessa.

Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari, affidando l’incarico di assicurare la corretta esecuzione delle sue volontà. L’esecutore, in pratica, nel caso dell’onere in questione, si preoccuperà affinché venga esattamente eseguita la disposizione testamentaria e che quindi l’erede nominato adempia al suo onere di tutela dell’animale domestico.

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