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Il TFR, acronimo del trattamento di fine rapporto, (conosciuto anche come liquidazione o buonuscita) è una somma accantonata dal datore di lavoro e che viene corrisposta al lavoratore dipendente nel momento in cui il rapporto di lavoro cessa per qualsiasi motivo (licenziamento, dimissioni, o raggiungimento dell’età della pensione). Si tratta, dunque, di un compenso con corresponsione differita al momento della cessazione del rapporto di lavoro, una sorta di salario posticipato calcolato per quote annuali.
Introdotto con la Legge 29 maggio 1982 n. 297 “Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica”, il TFR nasce in realtà negli anni ‘20 del ‘900, ma in una forma diversa.
Infatti, in precedenza esisteva nella forma di “Indennità di licenziamento”, riconosciuta ai soli dipendenti e solo in caso di licenziamento non dovuto a colpa del lavoratore, per poi evolversi nella cosiddetta “indennità di anzianità”.
Con l’introduzione, nel 1982, del Trattamento di Fine Rapporto, l’indennità di anzianità è stata sostituita con un nuovo sistema di calcolo.
Come si calcola il TFR?
Il TFR si calcola sommando per ciascun anno di servizio, una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione annua lorda (RAL) prevista dal contratto di lavoro dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5 (un valore a metà tra la tredicesima e la quattordicesima). A questo va sottratto lo 0,5% della retribuzione soggetta a contribuzione INPS.
La somma ottenuta da questa divisione è incrementata “su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT (NIC), rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente”. In altri termini le somme accantonate per il TFR si rivalutano ogni anno su base composta dell’1,5% più il 75% dell’inflazione dell’anno di riferimento.
Inoltre, la somma ottenuta viene versata in un Fondo di Garanzia Nazionale, gestito dall’INPS, al quale i lavoratori potranno rivolgersi in caso di fallimento dell’azienda che deve loro il TFR.
A chi è rivolto?
L’erogazione del Trattamento di fine rapporto, insieme a tutte le informazioni relative a calcolo e tassazione, è regolamentata dall’Articolo 2120 del Codice Civile in cui si legge: “In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto”; la categoria di soggetti cui si riferisce tale misura è dunque quella dei lavoratori dipendenti e subordinati del settore privato, ne sono esclusi i lavoratori autonomi.
Hanno diritto al TFR i dipendenti pubblici assunti con:
- contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000, eccetto le categorie cosiddette “non contrattualizzate”;
- contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30 maggio 2000 e della durata minima di 15 giorni continuativi nel mese;
- contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 e che aderisce a un fondo di previdenza complementare (il passaggio al TFR è automatico).
Se il rapporto di lavoro a tempo determinato decorre da una data precedente al 2 giugno 1999 fino al 30 maggio 2000 (data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999), si attua in ogni caso l’iscrizione a un Trattamento di Fine Servizio (TFS), che comprende l’indennità di buonuscita e il premio di servizio, poiché pari o superiore all’anno continuativo. Il valore del trattamento di fine servizio maturato fino a quel momento costituisce il montante a cui si aggiungono le quote di TFR maturate nel periodo compreso tra il 31 maggio 2000 e il termine del rapporto di lavoro.
Qual è il termine per il pagamento del TFR?
Il principio generale prevede che il TFR venga liquidato alla cessazione del rapporto. Il dipendente ha sempre diritto al TFR a prescindere dalle cause o dai motivi che hanno determinato la cessazione del rapporto lavorativo e va pagato materialmente entro i tempi stabiliti dal contratto nazionale di riferimento.
CCNL: Ecco i termini di liquidazione del TFR che il datore deve rispettare
- Il TFR deve essere corrisposto entro 12 mesi qualora la cessazione del rapporto di lavoro sia dovuta per sopraggiunti limiti di età e per accesso alla pensione.
- Il TFR va pagato in un’unica rata se il suo ammontare è inferiore a 50mila euro, in due rate annuali se il suo ammontare è compreso tra 50mila e 100mila euro, in 3 rate annuali se l’ammontare è superiore a 100mila euro.
- Per quanto riguarda i vari contratti per il Contratto del Commercio e Artigianato il pagamento deve essere effettuato entro 45 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
- Per il settore del Terziario il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
- Per i contratti Metalmeccanici entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’indice Istat per calcolare la rivalutazione.
- Per il contratto del Turismo il TFR deve essere versato con l’ultima busta paga.
- Per i contratti di Telecomunicazioni il pagamento del TFR deve avvenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’indice Istat.
Dunque, tali termini possono oscillare tra i 30 e i 45 giorni, mentre per i dipendenti pubblici le tempistiche sono spesso più lunghe. Per questi ultimi, infatti, il pagamento del TFR può avvenire anche dopo due anni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Ne consegue che il dipendente può dover attendere del tempo per ricevere il pagamento del TFR, ma deve stare attento a non attendere troppo perché, altrimenti, potrebbe rischiare la prescrizione del diritto.
Quando va prescritto il TFR?
È fondamentale sapere che il diritto alla percezione della liquidazione cade in prescrizione dopo 5 anni con decorrenza dal momento stesso della cessazione del rapporto. Questo termine può essere interrotto con una normale lettera di diffida inviata con raccomandata a.r. o con pec utile a precisare la richiesta, investigando quelle che sono le effettive intenzioni del datore di lavoro. Dal giorno successivo al ricevimento della messa in mora, il termine di 5 anni torna a decorrere da capo.
Cosa fare se l’azienda non paga?
Nel caso in cui il datore di lavoro non paghi nemmeno a seguito del formale sollecito o addirittura non riscontri la diffida, si potrà successivamente procedere ad azioni legali vere e proprie per dare avvio ad un’azione di recupero dirette ad ottenere un titolo esecutivo, come ad esempio un decreto ingiuntivo nei confronti del datore di lavoro inadempiente. In mancanza di adempimento spontaneo, al lavoratore non resterà che agire esecutivamente, con un pignoramento o con il deposito di un’istanza di fallimento è ciò che viene temuto maggiormente sia dal datore di lavoro che dai lavoratori che rischiano, appunto, di vedere irrimediabilmente pregiudicate le proprie pretese creditizie. In ogni caso, se le azioni legali non vanno a buon fine, al dipendente non resta altro rimedio che chiedere l’intervento del Fondo di Garanzia dell’Inps per ottenere il pagamento del Tfr.
La normativa
La Legge di Stabilità 2005 ha rivoluzionato la normativa relativa al TFR: infatti, a partire dal 2007 è stata prevista la possibilità per ogni lavoratore di scegliere come ricevere la propria buonuscita. Le scelte possibili, valide tutt’oggi, sono due:
- Lasciare il TFR nelle casse dell’azienda e riceverlo nel momento della cessazione del rapporto lavorativo. In questo caso sarà il datore di lavoro a erogare il compenso al lavoratore nell’ultima busta paga del lavoratore, ma non esistono disposizioni legislative in merito. Infatti, spesso il contratto collettivo di riferimento può prevedere delle scadenze tempistiche: qualora non le preveda il dipendente è tenuto a richiedere il TFR subito e in un’unica soluzione. Nel caso in cui il datore di lavoro non disponesse dei fondi per erogare il TFR in modo immediato, il lavoratore potrebbe rivalersi contro di lui con un ricorso.
- Spostare il TFR dall’azienda a una forma pensionistica complementare, ovvero a un fondo previdenziale. In questo modo il TFR sarà erogato sotto forma di pensione integrativa.
Ogni lavoratore ha la possibilità di scegliere e deve farlo entro i 6 mesi successivi all’inizio del rapporto lavorativo. Riguardo a ciò, la Legge di Bilancio stabilisce che tutte le aziende con più di 50 dipendenti, qualora i lavoratori optassero per la prima opzione, dovranno necessariamente versare i contributi TFR dei dipendenti in un apposito Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS.
Anche la Legge di Stabilità 2015 ha provato a modificare nuovamente la normativa in merito al TFR. Infatti, dal 1 Marzo 2015 al 30 Giugno 2018 è stata avviata una sperimentazione che consentiva ai dipendenti di ricevere un anticipo TFR in busta paga. In altre parole, secondo la nuova regolamentazione, ogni lavoratore appartenente al settore privato con più di 6 mesi di anzianità avrebbe potuto scegliere di ricevere il proprio TFR in anticipo in ogni busta paga mensile.
Dal 1 Luglio 2018 è stata abolita la possibilità di ricevere il TFR in busta paga mensilmente.