Adozione dei minori per single e coppie di fatto?


Adozione dei minori: single e coppie di fatto possono adottare?

In Italia, soltanto le coppie sposate eterosessuali possono adottare un bambino ma, dallo scorso 16 giugno, con l’ordinanza n. 17100, la Corte di Cassazione ha ampliato i criteri per l’adozione dei minori.

Adozione dei minori: single e coppie di fatto possono adottare?

1. Adozione dei minori: chi può adottare?

1.1 Quali sono i requisiti per l’adozione di minori?

2. Il caso: l’assegnazione di un minore ad una 62enne single

2.1 La richiesta di revoca dell’adozione da parte dei genitori naturali

2.2 Ricorsi: come vengono valutati dalla Suprema Corte?

Adozione dei minori: chi può adottare?

Dallo scorso giugno, l’adozione dei minori in Italia non è più esclusivo pannaggio delle coppie sposate eterosessuali. Infatti anche single e coppie di fatto possano procedere all’adozione, anche qualora l’adottante fosse di età piuttosto avanzata o il minore fosse affetto da grave handicap.

La Suprema Corte di Cassazione precisa, quindi, che l’adozione non presuppone necessariamente una situazione di abbandono dell’adottando, ben potendosi, in casi particolari, valorizzare la consolidata relazione affettiva creatasi tra adottante ed adottato, nel preminente interesse del minore a preservare tale rapporto.

Ciò che rileva è dunque la qualità del legame instauratosi tra il bambino e chi se ne è preso cura, a discapito di alcuni (finora stringenti) requisiti soggettivi richiesti all’adottante dagli artt. 6 e 7 della Legge n. 184 del 1983.

Quali sono i requisiti per l’adozione dei minori?

Prima di procedere all’adozione, vengono compiute le opportune valutazione circa l’ambiente familiare adottante, sia dal punto di vista morale che materiale; ne risulta che le coppie giovani e tradizionali saranno sicuramente in cima alla graduatoria, ma ciò non toglie che anche i single, le coppie non sposate e le persone in età avanzata possano concorrere con gli altri.

Il caso: l’assegnazione di un minore ad una 62enne single

Questa apertura ha permesso, nel 2005, ad una donna single italiana di rivolgersi alla Corte Costituzionale per chiedere la possibilità di adottare un bambino con il quale aveva instaurato per anni un consolidato rapporti di affetto e convivenza e che aveva necessità di sottoporsi ad urgenti e tempestive cure mediche in quanto affetto da tetraparesi spastica.

La vicenda è nata da un caso specifico, dove la Cassazione ha rigettato il ricorso dei genitori naturali di un bambino di 7 anni che lo avevano abbandonato poco dopo la nascita, perdendo, quindi, la responsabilità genitoriale.

Il minore è stato adottato da una donna di sessantadue anni, che lo ha accudito amorevolmente,
instaurando fin da subito un forte legame con il piccolo. Quest’ultima è stata giudicata
“affettivamente ricca, aperta, stimolante”, peraltro “coadiuvata da un contesto familiare partecipativo e genuinamente disponibile all’accoglienza della minore” e perciò idonea all’adozione di un minore, perché “sicuramente in grado di allevare e curare adeguatamente un minore”. Anche se single.

La richiesta di revoca dell’adozione da parte dei genitori naturali

Nel frattempo, i genitori naturali hanno chiesto la revoca dell’assegnazione del minore alla 62enne ma la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale è stata impugnata, trovando conferma sia in primo grado che in appello.

I coniugi hanno proposto ricorso per Cassazione lamentando, tra l’altro, come l’adozione del bambino fosse avvenuta in violazione di quanto previsto dall’art. 6 della legge n. 184 del 1983 (che prescrive come la differenza di età massima tra adottante ed adottato sia di quarantacinque anni) e senza il loro consenso, richiesto invece dall’art. 46 della medesima legge.

Senza considerare hanno aggiunto che l’adottante fosse una donna sola, dunque maggiormente bisognosa di aiuto nell’accudire un bambino piccolo, e che il grave quadro clinico del minore avrebbe necessariamente richiesto, a loro avviso, la presenza di entrambe le figure genitoriali.

In questo caso, la Suprema Corte ha ritenuto preminente l’interesse del minore a veder preservato il rapporto stabilmente creatosi con l’adottante ed ha respinto il ricorso, condannando i ricorrenti anche al pagamento delle spese processuali. La salvaguardia dell’interesse del minore a preservare il rapporto con l’adottante.

Ricorsi: come vengono valutati dalla Suprema Corte?

Nell’esaminare il ricorso la Suprema Corte muove dalla Legge n. 184 del 1983 in materia di adozione dei minori ed in particolare dal Titolo IV, Capo I, dedicato all’adozione in casi particolari ed ai suoi effetti.

La Corte si concentra principalmente sulla previsione dell’art. 44, lettera d) della legge, che consente l’adozione di minori anche non dichiarati in stato di adottabilità ai sensi del precedente art. 7, comma 1 della medesima legge, quando sia constatata l’impossibilità di affidamento preadottivo.

Tale previsione — osservano i Giudici – rappresenta una vera e propria clausola di chiusura del sistema, con lo scopo di consentire l’adozione ogniqualvolta sia necessario preservare l’interesse concreto del minore a veder riconosciuti i legami instauratisi con quei soggetti, diversi dai genitori, che se ne prendono cura. Presupposto imprescindibile e comunque la constatata impossibilità di affidamento preadottivo, da intendersi anche come impossibili, di diritto (ad esempio in caso di carenza o di rifiuto di aspiranti all’adozione legittimante). Ci troviamo infatti dinanzi ad un tipo di adozione particolare chiarisce la Corte – che a differenza dell’adozione piena non presuppone necessariamente la situazione di abbandono del minore.

Il fatto che l’art. 44 della Legge non menzioni poi specifici requisiti soggettivi dell’adottante né dell’adottato, né un limite massimo di differenza di età tra i due (limitandosi a prescrivere al quarto comma che dell’adottante deve superare di almeno diciotto anni quella dell’adottato), legittima a pieno titolo l’accesso a tale tipo di adozione anche alle persone singole e alle coppie di fatto.

Ciò ovviamente — precisa la Corte – nel rispetto dei limiti indicati e a condizione che l’esame dei requisiti imposti dalla legge di affidamento preadottivo ed indagine concreta sull’interesse del minore) facciano emergere la sussistenza dei presupposti richiesti per l’adozione speciale.

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