Coronavirus e lavoro : il lavoratore che rifiuta di recarsi al lavoro per paura del contagio è considerato assente ingiustificato e rischia un provvedimento disciplinare

2′ di lettura

Il lavoratore  non può rifiutarsi di andare al lavoro, a meno che non ci sia un provvedimento di chiusura dello stabilimento, esercizio commerciale o ufficio imposto dall’autorità pubblica per ragioni di sicurezza e di igiene, oppure quando il rischio risulti effettivo e conclamato e non soltanto potenziale.

 

Il decreto legge 6/2020 che contiene le misure urgenti per contenere e gestire l’emergenza da Coronavirus, varato il 23 febbraio dal Governo (e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lo stesso giorno), ha incrementato le occasioni in cui le attività lavorative possono essere condizionate da interventi delle autorità pubbliche.

In linea generale, la tutela del diritto della salute prevale su quella degli interessi economici dell’impresa e la norma quadro sulla tutela delle condizioni di lavoro  impone all’imprenditore l’obbligo di «adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro,l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro».

In questo periodo di emergenza Coronavirus ci sono molte attività considerate essenziali che continuano a restare aperte. L’elenco comprende medici, infermieri e altri operatori sanitari, aziende di produzione agroalimentare, fabbriche di componenti produttivi indispensabili, servizi di trasporto pubblico, forze dell’ordine, militari, uffici postali, banche, edicole, rivendite di tabacchi, distributori di carburante e ovviamente supermercati e farmacie.

L’assente per paura di contagio è ingiustificato

Chi si assenta dal lavoro per la sola paura del contagio da Coronavirus, senza alcun provvedimento delle Autorità o decisione della propria azienda, sarà considerato assente ingiustificato e rischia un provvedimento disciplinare. Chi è in quarantena obbligatoria è trattato invece come se fosse in malattia. Mentre la sospensione dell’attività aziendale decisa per precauzione comporta l’assenza giustificata del lavoratore e la chance dell’accesso alla cassa integrazione per l’azienda.

Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro, può ricorrere  allo smart working  e nel caso in cui ciò  non può verificarsi , è obbligato a garantire le condizioni di sicurezza per i dipendenti che si recano sul posto di lavoro per tutta la duarata del periodo emergenziale. Inoltre, il datore di lavoro ha il dovere di dotare i propri dipendenti dei dispositivi di protezione adeguati in relazione alle specifiche circostanze, dalle caratteristiche degli ambienti al numero di persone che frequentano le sedi di lavoro: dai guanti e mascherine alle barriere trasparenti di plexiglass in caso di contatti frequenti con il pubblico.

Diritti  del lavoratore

Il lavoratore,può pretendere dal titolare del rapporto l’adozione delle misure indicate(condizioni di sicurezza), rivolgendosi alle autorità o ai sindacati di categoria in caso di inottemperanza immotivata

 

 

 

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